Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1921 depositata il 4 settembre 2008, rigettava l’appello proposto da N.F. nei confronti della società Artistica Meridionale s.a.s. di Raffaele Nappi, in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 277/2007. 2. Il N. aveva adito il giudice di primo grado premettendo di avere lavorato dal 1 gennaio 1982 al 31 gennaio 1997 alle dipendente della società convenuta in giudizio, con la qualifica di manovale per i primi due anni e con quella di addetto all’esposizione e alla vendita dei manufatti in cemento per il residuo periodo.
Chiedeva, quindi, che, in forza del CCNL per il settore commercio, la suddetta società fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 361.586,56, ovvero di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, a titolo di differenze retributive, indennità di festività e di ferie non godute, lavoro supplementare e straordinario, una tantum per rinnovo contratto, gratifica natalizia, 14 mensilità e t.f.r., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, con vittoria delle spese di giudizio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno sopra indicata ricorre il N. prospettando tre motivi di ricorso, assistiti da più quesiti.
4. L’intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, deve essere rilevato che l’impugnazione è tardiva perchè proposta oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza. Quest’ultima avveniva il 4 settembre 2008, mentre la richiesta di notifica del ricorso per cassazione interveniva il 9 ottobre 2009.
Ed infatti, da un lato il termine annuale di impugnazione della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, e cioè nel rito del lavoro non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale soltanto può proporsi l’impugnazione, salvo il caso particolare dell’appello con riserva di motivi, di cui all’art. 433 c.p.c., comma 2, (Cass., n. 11630 del 2004); dall’altro l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione (Cass. S.U., n. 749 del 2007).
2. Pertanto il ricorso per cassazione proposto da N.F. deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
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