Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L’avv. B.C., la quale aveva difeso S. S. in un’opposizione avverso il precetto intimato a quest’ultima dalla Banca Popolare di Sondrio, poi accolta dal tribunale di Roma con sentenza n. 24234 del 5.12.08, ricorre per la cassazione di quest’ultima per non avere essa disposto la pure richiesta attribuzione delle spese.
2. Non depositando controricorso le intimate, all’esito della pubblica udienza del 21 dicembre 2011 il Collegio ha deciso, raccomandando una decisione semplificata.
3. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 7 luglio 2010 n. 16037, mutando la precedente giurisprudenza, hanno stabilito (con indirizzo già confermato da: Cass. 10 gennaio 2011, n. 293; Cass. 3 maggio 2011, n. 9699; Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15417; Cass. 23 agosto 2011, n. 17503; Cass., ord. 11 novembre 2011, n. 23694) che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; del resto, la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
4. Poichè il Collegio ritiene doveroso dare continuità a detto indirizzo, completamente condivisibile, il ricorso va dichiarato inammissibile; ma non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo le intimate qui svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.
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