Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Molfetta che ha ritenuto M.C. responsabile di aver tentato di impossessarsi di una autovettura e, con la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di un anno e undici mesi di reclusione e 1000,00 Euro di multa.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui, disattendendo le doglianze difensive, i giudici di appello hanno ritenuto sussistere la ipotesi di tentativo di furto della autovettura e non già di oggetti presenti all’interno della stessa; dagli atti emerge pacificamente che l’imputato aveva danneggiato la maniglia dello sportello destro ed era intento a rovistare all’interno di tale sportello; inoltre era stato trovato in possesso di due autoradio non appartenenti al proprietario del veicolo, tutti elementi che non potevano non essere interpretati nel senso che l’intenzione del M. era esclusivamente quella di impossessarsi di oggetti – autoradio – ubicati all’interno del veicolo e non del veicolo stesso;
per accreditare tale ultima ipotesi sarebbe stata necessaria la presenza di ulteriori e diversi elementi.
Con un secondo motivo deduce la conseguente inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62, n. 4 per non aver riconosciuto la particolare tenuità del fatto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile in quanto propone censure non consentite davanti a questa Corte.
Il ricorrente prospetta infatti una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, ormai definitivamente accertate nel senso della sussistente volontà dell’imputato di volersi impossessare dell’autovettura il cui sportello egli aveva forzato e al cui interno è stato trovato. La censura è inammissibile in quanto al di fuori dei vizi deducibili. Non sono evidenziate, come imposto dalla norma, manifeste carenze o illogicità della motivazione, rese immediatamente palesi dalla lettura della sentenza impugnata. E’ noto che ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) vizi della motivazione, (e quindi anche l’eventuale travisamento dei fatti deducibile sotto questo profilo) devono risultare "dal testo del provvedimento impugnato", e non possono derivare da un controllo della Corte di Cassazione sulla interpretazione delle prove che è compito del giudice di merito. Anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il ricorso non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali e non è consentito sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, atteso che tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.
2. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.