Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1229 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 41165 del 2005 il Giudice di pace di Roma, decidendo sull’opposizione proposta dalla Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) (notificata il 12 gennaio 2000) emessa in forza del ruolo formato dal Comune di Roma in relazione all’accertamento di violazioni amministrative in materia di affissione abusiva di manifesti, la rigettava sul presupposto che il verbale di accertamento di riferimento era stato regolarmente notificato nel 1995 e non risultava opposto nelle forme di legge, con la conseguenza che non poteva ritenersi ammissibile l’opposizione alla successiva cartella esattoriale, se non nella forma dell’opposizione all’esecuzione o agli esecutivi.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra basato su due motivi, avverso il quale l’intimato Comune di Roma non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, mentre con il secondo motivo ha prospettato la violazione e falsa applicazione di legge, avuto riguardo alla mancata considerazione dell’intervenuta adesione alla sanatoria prevista dalla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 69 e dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 174, e, conseguentemente, all’omessa declaratoria della cessazione della materia del contendere. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

Il giudice di pace di Roma, avendo verificato che l’opposizione avverso la cartella esattoriale era stata proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ha rilevato che la stessa non poteva trovare accoglimento perchè difettava la condizione necessaria che ne legittimasse la proposizione ai sensi della richiamata disposizione normativa, ovvero l’omessa od invalida notificazione dei verbali di accertamento presupposti dalla cartella impugnata, che, invece, erano risultati regolarmente notificati all’opponente e non impugnati. Conseguentemente, il giudice di pace – una volta esclusa l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 (per sua pregressa preclusione) – ha correttamente rilevato (v.: ad es. Cass., SU., n. 562 del 2000; Cass. n. 11844 del 2004 e Cass. n. 5871 del 2007) che, nella fattispecie, l’opponente avrebbe dovuto proporre opposizione alla cartella esattoriale nella forma dell’opposizione all’esecuzione o dell’opposizione agli atti esecutivi (a seconda dei vizi, sostanziali o formali, che si sarebbero voluti dedurre) e tale forma di domanda giudiziale (specificamente incasellabile nell’art. 615 c.p.c.) avrebbe dovuto adottare anche per far valere l’intervento della supposta causa di cessazione della materia del contendere per effetto dell’adesione all’indicato condono successivamente alla formazione del titolo esecutivo.

Solo per completezza si osserva che, se anche si fosse dovuta inquadrare l’opposizione avanzata come opposizione all’esecuzione (scelta esclusa dalla stessa parte ricorrente che aveva riferito la domanda proprio al citato art. 22 della L. n. 689 del 1981), il ricorso proposto in questa sede si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile perchè la relativa sentenza del giudice di pace avrebbe dovuto ritenersi "ratione temporis" appellabile (dal momento che la stessa risulta emessa prima dell’entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1, modificativo dell’art. 616 c.p.c., con il quale era stata prevista l’inimpugnabilità della sentenza con cui veniva decisa l’opposizione all’esecuzione).

Per le complessive ragioni esposte il ricorso deve essere, quindi, respinto, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese poichè l’ente intimato non risulta essersi costituito in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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