T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 10-10-2011, n. 7849 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. M. riferisce che nell’anno 2003 è stato chiamato in giudizio avanti al Tribunale Civile di Roma (RG n. 23292/2003) dalla sig.ra A.M. per la condanna al rilascio del terreno sito in Roma, distinto in Catasto al Foglio 657, part.lla 61, in quanto occupante senza titolo. Con sentenza n. 17344/2006 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda del sig. A. che ha dichiarato intervenuto l’acquisto del terreno in suo favore per maturata usucapione ventennale.

A seguito della sentenza il signor A., divenuto proprietario del terreno ha presentato istanza di concessione in sanatoria, ai sensi dell’art.40 della Legge n. 47 del 1985, dei manufatti agricoli realizzati sullo stesso.

Il Comune di Roma con provvedimento in data 16.2.2007, prot. n. 011487 non ha accolto la domanda di sanatoria dei manufatti in quanto immobili acquistati a seguito di sentenza per usucapione, non rientrante tra le procedure esecutive, ai sensi dell’art.40, commi 5 e 6 della Legge n. 47 del 1985.

Avverso tale provvedimento il sig. A. ha proposto ricorso deducendo un generico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto le opere sarebbero attinenti all’attività agricola svolta dallo stesso e nella specie non troverebbe applicazione l’art.40, commi 5 e 6 della richiamata Legge n. 47 del 1985.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso e contestando la fondatezza dello stesso ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza n. 2515/2007, pronunciata nella Camera di consiglio del 24 maggio 2007 è stata respinta la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

In data 26 maggio 2009 è stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore del ricorrente, in sostituzione del precedente difensore.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica il Comune di Roma ha depositato documentazione e memoria difensiva, insistendo per la reiezione del ricorso attesa la infondatezza della domanda.

Anche parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale precisando ulteriori argomentazioni a difesa.

All’udienza pubblica del 15 luglio 2011, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito il ricorso presenta profili di infondatezza per le ragioni di seguito riportate.

2.1. La controversia è incentrata su generici vizi di violazione di legge e di eccesso di potere con riferimento all’impugnato provvedimento in data 16.2.2007, prot. n. 011487 – con cui il Comune di Roma non ha accolto la domanda di sanatoria dei manufatti in quanto immobili acquistati a seguito di sentenza per usucapione, non rientrante tra le procedure esecutive, per le quali è prevista l’applicazione dell’art.40, commi 5 e 6 della Legge n. 47 del 1985 – come meglio descritti in fatto.

Le contestazioni di parte si fondano sulla violazione della predetta disposizione, posto che le opere per le quali il signor A. ha presentato la domanda di sanatoria sarebbero "opere minori e, comunque, attinenti all’attività agricola, dallo stesso svolta e di cui lo stesso è titolare".

Come rappresentato e documentato da parte ricorrente, la proprietà dell’immobile in questione è stata acquistata a seguito di sentenza per usucapione (Trib. civ. Roma sent. n. 17344/2006) che avrebbe dovuto legittimare la presentazione della domanda di sanatoria nel termine di centoventi giorni, ai sensi dell’art. 40, commi 5 e 6 della Legge n. 47 del 1985.

Al riguardo, osserva il Collegio che la norma richiamata dal ricorrente non può trovare applicazione nel caso di specie, non potendosi assimilare l’acquisto della proprietà per usucapione all’acquisto della proprietà a seguito di procedure esecutive, per le quali invece in modo specifico è prevista l’applicazione del predetto art. 40 della Legge n. 47 del 1985.

Né varrebbe obiettare nel senso prospettato da parte ricorrente – che si tratti in entrambi i casi (acquisto della proprietà per usucapione e a seguito di procedure esecutive) di trasferimenti derivanti da provvedimenti giudiziari e non da atti di compravendita fra privati – tenuto conto della diversità dei due istituti laddove, tra l’altro, l’acquisto del bene immobile per usucapione avviene in virtù del possesso continuato per venti anni, non risultando in tal caso effetti preclusivi alla presentazione di istanza di sanatoria in epoca anteriore alla dichiarazione dell’intervenuta usucapione, mentre nel caso di procedure esecutive l’acquisto della proprietà avviene a seguito della conclusione delle stesse con l’aggiudicazione del bene e il trasferimento pieno della proprietà, comprensivo del possesso, momento che legittima il titolare ad eventuale richiesta di sanatoria del bene acquistato.

In conclusione, il ricorso non è fondato e va respinto.

Il Collegio stima equo, data la materia del contendere, disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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