Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-09-2011, n. 34513

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 26.2-2009 il GIP presso il Tribunale di Verona, disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di A. V., alla quale era ascritto il reato di cui all’art. 581 c.p..

– Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa – R.S. – deducendo, in primo luogo, che nella querela – proposta in data 17-5-2008 – la persona offesa aveva dichiarato di voler essere avvisata della eventuale richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2, e che in data 28 gennaio 2009 il PM aveva avanzato detta richiestacene non era stata tuttavia notificata alla persona offesa, ed il GIP aveva emesso il decreto di archiviazione in data 26-2-2009.

Rappresentava inoltre che la persona offesa aveva avuto notizia del provvedimento in data 13 aprile 2010,avendo il difensore chiesto copia degli atti.

In tal senso rilevava che il decreto era stato emesso in violazione dell’art. 127 c.p.p., commi 1 e 3, e vi era stata lesione del principio del contraddittorio, onde formulava richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

Il PG in Sede rileva il fondamento del ricorso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.

Invero secondo giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi violato il contraddittorio tra le parti.

Va infatti rilevato che,in presenza della richiesta della persona offesa dal reato di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione, l’omissione di tale comunicazione integra la violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), essendo leso il diritto al contraddittorio per il soggetto passivo del reato.

Va menzionata a riguardo giurisprudenza opportunamente indicata dal PG in requisitoria (Cass. Sez. 6 del 10-6-2004, n. 37905, p.o. in proc. Castellani, RV 230309).

Nè ricorre la tardività del gravame,avendo la parte precisato le ragioni per le quali il ricorso risulta proposto come da atto datato 27-4-2010.

Deve dunque ritenersi che il provvedimento impugnato sia viziato per la violazione degli artt. 408 e 409 c.p.p. essendo riconosciuto alla persona offesa che abbia espressamente dichiarato di voler essere informata della richiesta di archiviazione da parte del PM un vero e proprio diritto di intervento nel relativo procedimento di archiviazione (v. sul punto Cass. Sez. 1 del 5 luglio 1995, n. 3247, e altra RV 202130).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Verona – Sezione G.I.P..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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