T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 533Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso in esame la parte ricorrente è insorta avverso la determinazione del Direttore del Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, di sospensione delle istanze di rimborso IVA presentate alla società ricorrente ai sensi dell’art. 38ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che l’esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto "a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità";

Ritenuto che tale questione, così come proposta, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato che a seguito della riforma di cui all’art. 12 della legge n. 448/01, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d’imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (Cass. Civ., sez. un., 7 ottobre 2010, n. 20778);

Ricordato, inoltre, che il Giudice della giurisdizione ha costantemente precisato che appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie la domanda proposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo d’imposta sul valore aggiunto, una volta che ne sia rifiutato il rimborso (Cass. Civ., sez. un., 12 luglio 2010, n. 16281, e 13 gennaio 2010, n. 355) e che, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa – a favore del giudice ordinario, configurandosi un’ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 del c.c. – nel solo caso in cui l’Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato (Cass. Civ., sez. un., 15 ottobre 2009, n. 21893);

Ritenuto, di conseguenza, che il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile per essere questo Tribunale privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta; e va in merito dichiarato – così come oggi disposto dall’art. 11 del codice del processo amministrativo – che è il giudice tributario ad essere munito di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta e che si conservano, nel processo da proseguire e da riassumere entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta dinanzi a questo giudice privo di giurisdizione.

Ritenuto, per concludere, che, la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata dispensa il Collegio dal provvedere in ordine alle spese ed agli onorari del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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