Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente, dopo aver prestato servizio, quale militare di leva, nell’Arma dei Carabinieri, presentava istanza per essere ammesso al concorso per la ferma quadriennale dei Carabinieri ausiliari.
Il concorso si svolgeva dal 27 al 29 gennaio 2004 e consisteva nell’espletamento di quiz attitudinali, nel sottoporsi a visita medica nonché nel sostenere un colloquio con psichiatra e psicologo.
A seguito di tali prove, con provvedimento n. 214413/1 del 29/1/2004, il Comando Generale dell’Arma disponeva l’esclusione del ricorrente dal concorso, in quanto "non idoneo".
Con ricorso al T.A.R. Catania, il sig. Ro. impugnava detto provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per carenza assoluta di motivazione, eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento della P.A., travisamento e difetto di presupposto, illogicità manifesta e carenza di istruttoria.
Alla camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, entrambe le parti venivano sentite circa la possibilità che il Collegio decidesse la causa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 L. n. 1034/71, come novellato dall’art. 9 L. n. 205/2000.
Con sentenza succintamente motivata, n. 1795/04, il Tribunale adito accoglieva il ricorso per difetto di motivazione, ritenendo quindi sussistente la lamentata violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90.
Con l’appello in epigrafe la difesa erariale, per il Ministero appellante, ha impugnato la predetta sentenza deducendo l’inammissibilità del gravame in prime cure per avere il ricorrente impugnato la comunicazione del provvedimento n. 214413/1 del 29/1/2004 e non il verbale (recante lo stesso numero di protocollo) della Commissione giudicante in essa richiamato, da ritenere unico atto in grado di incidere nella sfera del destinatario.
Parte ricorrente ha quindi esposto che, nel caso di specie, non sussisterebbe il difetto di motivazione ex adverso dedotto e riconosciuto dal giudice di prime cure, stante che, per l’atto impugnato, è configurabile una motivazione "per relationem", con riferimento al verbale in esso richiamato.
Ritenuto che l’annullamento sia avvenuto in base ad un’interpretazione solo formalistica dell’art. 3 della legge n. 241/90, il Ministero ricorrente ha poi dedotto che le indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza più avvertite spingono per un’interpretazione di segno opposto volta a verificare l’effettivo pregiudizio del bene della vita subito dal ricorrente in dipendenza dello svolgimento dell’attività amministrativa.
Infine, ha richiamato la disposizione di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990, nel testo introdotto dalla legge n. 15/2005, secondo cui: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli stessi qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (…)".
La comunicazione di non idoneità sarebbe stata preceduta da una serie di atti della commissione attitudinale, dai quali, a parere dell’appellante, emergerebbe chiaramente l’iter logico giuridico seguito dall’Amministrazione, con specifico riferimento ai criteri di valutazione predefiniti e pedissequamente osservati in sede istruttoria, per cui il ricorrente in primo grado avrebbe potuto esercitare il diritto di accesso con riferimento a tali atti.
L’Amministrazione ha conclusivamente chiesto di annullare, previa sospensione, la sentenza impugnata, siccome fondata su erronei presupposti di diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con apposita memoria ha replicato il sig. Ro.Sa. per controdedurre in ordine ai rilievi formulati dal Ministero ricorrente avverso l’impugnata sentenza.
L’odierno appellato ha preliminarmente contestato l’eccezione di inammissibilità del gravame dallo stesso proposto in primo grado perché destituita di fondamento.
Ha poi dedotto, in merito alla concreta messa a disposizione dell’atto ove sarebbero contenute le motivazioni poste a base del giudizio di non idoneità, che, "se è possibile sostenere che tale atto non doveva essere notificato in uno al comunicato di non idoneità, è assolutamente pacifico ed incontrovertibile che lo stesso verbale, una volta impugnato espressamente dal ricorrente con il ricorso innanzi al T.A.R., per principio generale avrebbe dovuto essere prodotto in occasione della costituzione in giudizio in primo grado del Ministero resistente (…)".
La mancata produzione nel corso del giudizio di primo grado del verbale in argomento, produzione non più ammissibile in questa sede a parere dell’odierno appellato, impedirebbe, altresì, che possa invocarsi l’innovativa pronuncia del Consiglio di Stato, IV sez., secondo cui "ove l’istruttoria sia articolata in modo tale che possa agevolmente desumersi l’iter logico che porta al provvedimento finale, non sarà necessario esporre con motivazione dettagliata i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda il provvedimento".
Infine, ha contestato che nel caso di specie si possa applicare la modifica all’art. 21 L. n. 241/90 introdotta nel 2005, invocata dall’appellante – secondo cui il provvedimento impugnato, avendo natura vincolante, non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato – sia per il principio del "tempus regit actum" sia perché inconferente in relazione alla fattispecie concreta in cui non vi sono atti validamente prodotti che consentano di avvalersi della suddetta disposizione.
Conclusivamente, ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria di spese e competenze.
Con ordinanza n. 467/05 di questo C.G.A. è stata accolta l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 29 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in prime cure, formulata dall’odierno appellante, secondo cui il ricorrente in quella sede avrebbe impugnato la comunicazione del provvedimento n. 214413/1 del 29/1/2004 e non anche il verbale (recante lo stesso numero di protocollo) della Commissione giudicante in essa richiamato, da ritenere unico atto in grado di incidere nella sfera del destinatario.
L’affermazione risulta priva di fondamento.
Con il gravame in primo grado il sig. Ro.Sa. ha impugnato sia il provvedimento n. 214413/1 del 29/1/2004 che il verbale di pari numero e data, come si evince agevolmente dalla lettura del ricorso.
Tuttavia, l’appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il foglio di comunicazione di "non idoneità attitudinale" n. 214413/1 del 29/1/2004, ritualmente notificato all’interessato, ha espressamente precisato che la Commissione giudicante, con verbale di pari numero e data, viste "la determinazione n. 201/6-25-1995 in data 22/5/1999 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri con cui, ai sensi dell’art. 53, comma 6 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 198, è stato approvato il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere effettivo" e "le norme tecniche per l’ammissione alla ferma quadriennale dei Carabinieri Ausiliari", ha espresso il giudizio di "non idoneo" "a seguito di esame del protocollo delle prove dallo stesso sostenute (test somministrati, relazione psicologica, scheda di valutazione relativa all’intervista attitudinale di selezione), avendo accertato il mancato possesso del richiamato profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale Carabiniere effettivo".
Orbene, è di tutta evidenza che il predetto provvedimento di esclusione del sig. Ro. dalla ferma quadriennale sia motivato per relationem con riferimento al verbale della Commissione giudicante, così come questo C.G.A. ha già avuto modo di evidenziare con l’ordinanza n. 467/05, di accoglimento dell’istanza dell’Amministrazione appellante volta a conseguire la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Il Collegio reputa che l’Amministrazione, una volta chiamata in causa, avrebbe avuto l’onere di produrre, a sostegno del provvedimento ex adverso impugnato, il verbale in argomento e gli atti in esso richiamati e, tuttavia, ritiene che tale omissione, di natura meramente formale, non possa essere ritenuta tale da inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, tenuto conto, altresì, che dalla disamina della documentazione in argomento, ora prodotta in giudizio, viene ribadita la sostanziale correttezza del giudizio di non idoneità espresso dalla competente commissione nei confronti dell’interessato, tra l’altro non contestata nel merito dall’appellato.
Pertanto, si ritiene che, contrariamente a quanto in contrario avviso dedotto dall’odierno appellato, si possa affermare, alla stregua del superiore principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, che nel caso di specie l’istruttoria sia stata articolata in modo tale che possa agevolmente desumersi l’iter logico che ha portato al provvedimento finale, per cui non era necessario esporre con motivazione dettagliata i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda il provvedimento.
Conclusivamente, il ricorso, per i motivi suddetti va accolto.
Il Collegio ritiene che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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