Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione I Sentenza n. 25114 del 2006 deposito del 20 agosto 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

Con ordinanza 22 giu. 2005 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l’istanza proposta da P.G. volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. ed il rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 147 co. 1 n. 2 c.p., rilevando che le patologie accusate dall’istante non risultano incompatibili con la detenzione come di evince dalla relazione del sanitario della c.c. di Catania del 28/12/2004.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del P. per violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del contenuto effettivo della relazione sanitaria e di una perizia medico- legale in atti da cui emergerebbe invece l’incompatibilità delle condizioni di salute del P. con il regime carcerario.

Il ricorso è fondato.

Infatti il provvedimento impugnato non motiva congruamente in quanto ignora, anziché eventualmente superare sulla base di adeguate argomentazioni, le affermazioni contenute nella citata relazione sanitaria, ove si dice che il P., dato il suo peso corporeo (Kg. 210), le sue patologie e le sue complicazioni, rientra nella categoria dei soggetti ad alto rischio d’accidenti cerebro- cardiovascolari, e che pertanto sarebbe auspicabile che lo stesso potesse godere di strumenti alternativi di pena rispetto alla detenzione in questo istituto.

Ne il Tribunale ha preso in alcuna considerazione (quanto meno per contestarne adeguatamente le conclusioni) la precedente perizia medico- legale, pure in atti, che si era pronunciata per l’incompatibilità delle condizioni di salute del P. con il regime di vita carcerario.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza e rinvia per nuovo esame Al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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