T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 817 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza 85 del 29 marzo 2004 avente ad oggetto la sospensione dei lavori e contestuale ingiunzione di demolizione delle opere abusive realizzate in in via delle Tortore n. 23 su terreno di proprietà distinto in catasto al foglio 81 particella 696. Con ordinanza collegiale 623/2004 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva per violazione del garanzie partecipative. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deducono i ricorrenti eccesso di potere, contraddittorietà, errata ricostruzione del fatto. Le censure non possono essere accolte in quanto, come riconosciuto nel ricorso stesso, le opere sono abusive ossia realizzate sine titulo. Conseguentemente non ha alcun rilievo giuridico la circostanza che il ricorrente possa chiedere il condono delle medesime, in assenza peraltro di una specifica istanza in tal senso.

Deducono i ricorrenti violazione di legge con riguardo all’art. 7 L. 241/90. Il collegio, pur consapevole che la sospensiva è stata concessa sul presupposto della violazione delle garanzie partecipative, deve comunque disattendere quanto statuito nell’ordinanza cautelare e respingere la censura in esame sulla base di un successivo e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "In ragione del loro contenuto rigidamente vincolato, gli atti sanzionatori in materia edilizia (tra cui l’ordine di demolizione della costruzione abusiva) non devono essere preceduti dalla comunicazione d’avvio del relativo procedimento" (ex plurimis Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7129).

Infine deducono i ricorrenti eccessiva afflittività della sanzione con riguardo all’acquisizione della superficie fondiaria, che tuttavia resta un atto vincolato per l’amministrazione e quindi dovuto. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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