Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-09-2011, n. 34898

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma con sentenza del 21 dicembre 2010, in parziale riforma – quanto alla riduzione delle spese del primo grado in favore della parte civile – della sentenza del 29 gennaio 2007 del Tribunale di Roma, ha confermato la condanna alla pena di un anno e mesi sei di reclusione ed Euro 500 di multa, pena sospesa, di L. S., per il delitti di cui ai capi: a) art. 474 c.p. per avere detenuto per la vendita 1500 portachiavi recanti marchi di fabbrica contraffatti; b) art. 648 c.p. in riferimento ai citati portachiavi e d) L. n. 633 del 1941, art. 171 ter per aver detenuto per la vendita oltre 50 opere tutelate dal diritto d’autore, quali 16.690 giocattoli e fermacapelli recanti immagini di fumetti tutelati dal diritto d’autore, in Roma, fatti accertati nel luglio 2003.

L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1. Erronea applicazione dell’art. 474 c.p., in quanto la ratto di tutela di tale norma è la tutela della fede pubblica ed è richiesta la effettiva contraffazione del marchio e quindi l’idoneità della merce a trarre in inganno i compratori.

2. Erronea applicazione dell’art. 648 c.p. in quanto la sentenza impugnata ha motivato la sussistenza dell’elemento psicologico della ricettazione con un richiamo per relationem alle argomentazioni svolte in ordine al reato di contraffazione.

3. Erronea applicazione della L. n. 6533 del 1941, art. 171 ter e mancanza di motivazione, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto sussistente la colpevolezza per la fattispecie senza considerare che la stessa contempla due diverse condotte e quindi due ipotesi autonome di reato.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso non è fondato: la sentenza impugnata ha fornito una congrua motivazione circa la riproduzione dei marchi di fabbrica impressi sui numerosi portachiavi relativi ai marchi Ford, Honda, BMW, Mercedes, Toyota, ed altri importanti case automobilistiche, nonchè Walt Disney e Warner Bros, ed ha altresì dato atto della capacità ingannatoria per i consumatori, connessa anche al fatto che gli oggetti erano posti in vendita all’interno di un negozio sito in una via centrale e commerciale di Roma.

Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato: i giudici di merito hanno specificamente motivato le ragioni per le quali il ricorrente è stato ritenuto pienamente consapevole di detenere per la vendita oggetti recanti marchi contraffatti ed ha anche valutato le circostanze dell’acquisto di tale mercè quali sicuri elementi dimostrativi della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione in capo all’imputato: il fatto di avere acquistato i portachiavi fuori dei canali ufficiali, "ordinandoli per telefono", nonchè la mancata esibizione dei documenti atti a provare l’acquisto e l’identità del fornitore. Del pari infondato anche il terzo motivo, in quanto risulta puntuale il richiamo della sentenza al capo di imputazione per circoscrivere con specificità la condotta addebitata, senza equivoci, al ricorrente.

Peraltro questo Collegio rileva che i reati di cui all’art. 474 c.p. (capo a) e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter (capo d), atteso il tempus commissi delicti e l’assenza di periodi di sospensione del decorso dei termini, risultano estinti per prescrizione nel gennaio 2011 e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai reati contestati ai capi a) e d) perchè estinti per prescrizione e deve essere eliminata la relativa pena di mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa, determinata in continuazione con la dosimetria della pena base, stabilita per la più grave fattispecie di cui al capo b) (e ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione e 400,00 Euro di multa).

Nel resto il ricorso deve essere, invece, rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a) e d) perchè estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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