Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 27-09-2011, n. 34909

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il difensore di P.V. ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 18 agosto 2010 con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano ex art. 409 c.p.p., comma 5, ha imposto al pubblico ministero di formulare l’imputazione coatta nei suoi confronti, respingendo la richiesta di archiviazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 36 c.p.p., poichè il giudice che ha emesso l’ordinanza è lo stesso che si è già pronunciato sui fatti in quanto condannò il P. alla pena di 4 anni di reclusione per violenza sessuale, con sentenza emessa all’esito di rito abbreviato in data 11 maggio 2007, sentenza poi annullata, a seguito della nullità degli atti compiuti in lingua tedesca, con rinvio degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Bolzano;

Considerato che il motivo di ricorso è fondato, in quanto il giudice per le indagini preliminari che ha disposto l’imputazione coatta con l’ordinanza impugnata è la stessa persona fisica che ebbe pronunciare la sentenza di condanna del P. in data 11 maggio 2007 (ormai definitiva), mentre il magistrato chiamato a giudicare, a seguito di sentenza di appello che pronuncia la nullità e dispone la trasmissione al giudice di primo grado, deve essere diverso da quello che ebbe a pronunciare la sentenza impugnata, come disposto dall’art. 604 c.p.p., comma 8; che tale principio risulta certamente valido anche in riferimento al giudice per le indagini preliminari che, respinta l’archiviazione, disponga la formulazione dell’imputazione coatta;

che di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bolzano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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