Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 27-09-2011, n. 34931

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 18 ottobre 2010 il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa confronti di M. G. dal Gip dello stesso tribunale, in data 22.9.2010, in relazione al reato di concorso, quale mandante, nell’omicidio, aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., nn. 1 e 6 e del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in danno di B.G., avvenuto In (OMISSIS).

2. Premesso che l’ordinanza era stata nuovamente emessa dal Gip. a seguito precedente annullamento per motivi formali, il tribunale – facendo richiamo quanto alla ricostruzione del fatto all’ordinanza del Gip – rilevava che l’episodio si inseriva nella dura e cruenta contrapposizione tra alcuni esponenti del sodalizio camorrista dell’epoca "Nuova Famiglia" ed alcuni componenti della cd. "N.C.O." nelle cui fila aveva militato negli anni precedenti il B..

Dalle dichiarazioni più recenti di alcuni collaboratori di giustizia ( Bi.Do., D.L., D.A.) emergeva che l’omicidio era stato deliberato da alcuni esponenti di spicco dei gruppi camorristi, tra cui il M., i quali su richiesta di L.G. avevano dato l’assenso.

Il tribunale, quindi, respingendo le contestazioni difensive, affermava in primo luogo – sulla base di richiamati principi di diritto – l’attendibilità di quanto riferito dai collaboratori Bi.Do. e D.L. che erano stati gli esecutori materiali dell’omicidio, nonchè da D.A..

I predetti concordemente avevano affermato che la vittima, ex cutoliano abitante a (OMISSIS), era stata uccisa perchè aveva partecipato all’omicidio del fratello di L.G., il quale aveva chiesto che il B. venisse ucciso dai cd. casalesi. Bi.Do. riferiva, tra l’altro, della partecipazione del M. alla decisione dell’omicidio nel corso di una riunione tenutasi in (OMISSIS) a casa di P. V..

D.L. riferiva, altresì, che alla richiesta del L. si era unito il M.. Anche le dichiarazioni di D.A. risultavano coincidere in ordine alla collocazione della vittima nel gruppo degli ex cutoliani e confortare quanto riferito dagli altri in ordine alla partecipazione del M. alla deliberazione. Il D., infatti, riferiva che più volte il M. – al quale consegnava i proventi delle estorsioni – gli aveva detto dell’impegno preso da Bi.Fr. di uccidere il B..

Evidenziava, quindi, il tribunale che le dichiarazioni sicuramente convergenti, corroborate dalla individuazione fotografica operata dai collaboratori, compatibili con i periodi di detenzione del M. e con la accertata posizione apicale dallo stesso rivestita nel clan giuglianese, costituivano, in assenza di stridenti contrasti storici e logici del narrato, un compendio indiziario connotato della necessaria gravità in ordine alla partecipazione del predetto ai momento decisionale dell’omicidio.

3. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia, M.G., denunciando la violazione di legge, con riferimento all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 e art. 273 cod. proc. pen.. In particolare, si censura la mancanza dei gravi indizi a carico del ricorrente in ordine al fatto in contestazione con riferimento ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori in assenza di riscontri esterni ed individualizzanti.

Il movente indicato nel provvedimento impugnato si riferisce ad un generico interesse del M. alla eliminazione della vittima.

Peraltro, tale movente – ad avviso del ricorrente – neppure emerge univocamente dalle dichiarazioni dei collaboratori che riferiscono del desiderio del L. di vendicare la morte del fratello. La gravità indiziaria in ordine al contributo causale può essere ricondotta nè alla mera presenza passiva dell’indagato a riunioni nelle quali il L. avrebbe chiesto l’esecuzione dell’omicidio; nè, invero, alla storica alleanza tra la famiglia Mallardo e quella dei Licciardi.

Si contesta, quindi, la valutazione in ordine alla convergenza delle circostanze riferite dai collaboratori. Viene messa in dubbio la spontaneità di quanto riferito da Bi.Do. in ordine alla partecipazione del M. alla decisione perchè sollecitata dal pubblico ministero nel corso dell’interrogatorio; inoltre, si rileva che quanto riferisce il predetto non è affatto coincidente con il racconto di D.L. che, pur molto tempo dopo l’inizio della collaborazione, ha indicato un movente diverso, la sorte dei cutoliani di cui si sarebbe discusso in una riunione collocata in un posto diverso.

Anche l’indicazione del M. con riferimento alla morte del B. fatta da D.A. non è connotata da spontaneità avendo il predetto parlato dei Mallardo e del gruppo di Giugliano in genere.

A fronte di circostanze riferite dai collaboratori nè univoche nè significative, nessun ulteriore elemento supporta il quadro indiziario con riferimento alla contestata partecipazione all’omicidio, non potendosi ritenere tale la individuazione fotografica operata dai collaboratori.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Il vaglio di legittimità demandato a questa Corte non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 cod. proc. pen. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

La motivazione dell’ordinanza impugnata, specifica, completa ed articolate ancorata alle concrete circostanze acquisite al procedimento.

Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali – con riguardo invero alla valutazione della prova – i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatole, le quali devono caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero Inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la cd. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte. Con la necessaria precisazione che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473, 04/03/2008, Lucchese, rv, 239744).

Sul punto il tribunale ha sottolineato che i dichiaranti concordemente avevano affermato che la vittima dell’omicidio in contestazione, ex cutoliano abitante a Casal di Principe, era stata uccisa perchè aveva partecipato a sua volta all’omicidio del fratello di L.G., il quale aveva chiesto che il B. venisse ucciso dai cd. casalesi; per questa ragione fu chiesto tramite Bi.Fr. anche il consenso degli Schiavone. Il movente predetto, peraltro, risultava coerente con la circostanza che il B. pochi giorni dopo l’omicidio L. era stato vittima di un attentato e sottoposto a provvedimento di fermo in relazione a detto omicidio.

Bi.Do. riferiva, tra l’altro, della partecipazione del M. alla decisione dell’omicidio nel corso di una riunione tenutasi in (OMISSIS) a casa di P.V.. Anche D. L. dichiarava che alla richiesta del L. si era unito il M.; inoltre, riferiva che in una riunione tenutasi a (OMISSIS) tra i boss dei vari clan si era discusso della necessità di eliminare gli ex cutoliani per sventare il pericolo che si riorganizzassero ed in quel contesto fu deciso di uccidere il B. e fu Bi.Fr. a dare incarico dell’esecuzione al D. e a Bi.Do.. Il dichiarante, quindi, descriveva con dovizia di particolari la preparazione e l’esecuzione dell’omicidio fornendo circostanze del tutto coincidenti a quelle indicate da altri e a quelle accertate all’epoca del fatto (l’arma usata, i colpi sparati, la caduta dell’autovettura in cui si trovava la vittima insieme alla moglie in un canale che costeggiava la strada).

Le dichiarazioni di D.A., ancora, risultavano coincidere in ordine alla collocazione della vittima nel gruppo degli ex cutoliani e confortavano quanto riferito dagli altri in ordine alla partecipazione del M. alla deliberazione. Il D., infatti, riferiva che più volte il M. – al quale consegnava i proventi delle estorsioni – gli aveva detto dell’impegno preso da Bi.Fr. di uccidere il B..

Il movente, quindi, non è l’unico elemento indiziario riferito dai collaboranti e, comunque, non può svilirne la valenza il solo fatto che l’omicidio venga contestualizzato nelle ragioni più specifiche del L. e nelle più ampie finalità dei gruppi criminali e nei loro rapporti ed equilibri.

Generico ed inidoneo a contraddire la predetta compiuta valutazione deve ritenersi l’argomento difensivo dell’epoca e dei luoghi in cui si erano tenute le riunioni, essendo plausibile nel contesto complessivo che fa da sfondo alla vicenda la circostanza che vi fossero state più riunioni in luoghi diversi e decisioni maturate in più momenti.

Priva di pregio è la circostanza introdotta dal ricorrente secondo cui il Bi. non avrebbe riferito il nome del M. in maniera spontanea e, pertanto, la dichiarazione del predetto peccherebbe di autonoma con conseguenti riflessi sulla valutazione di attendibilità.

Precisato che l’autonomia richiesta ai fini della valutazione della cd. convergenza del molteplice – di cui si è detto innanzi – si riferisce alla valutazione di eventuali interferenze reciproche tra le dichiarazioni, deve rilevarsi che, pur volendo ritenere l’autosufficienza della parziale allegazione del verbale, sul punto non si riscontra alcuna modalità della tecnica di esame del collaboratore che possa inficiare la spontaneità della dichiarazione avuto riguardo alla parte che si riferisce al ricorrente.

Le ulteriori doglianze si sostanziano in censure di fatto la cui valutazione, alla luce di quanto sin qui rilevato, è preclusa in questa sede.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *