Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza emessa in data 26 Maggio 2010 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cremona ha applicato agli imputati la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e Euro 2.000,00 di multa al Sig. M.L. in ordine al reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e Euro 2.000,00 di multa al Sig. Mi. in relazione a plurimi episodi ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e alla pena di Euro 100,00 di ammenda in relazione al reato ex L. n. 110 del 1975, art. 4.
Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia lamentando l’esistenza di un vizio motivazionale per avere il Tribunale applicato la circostanza attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 esclusivamente sulla base della giovanissima età degli imputati.
Inizialmente assegnato alla Settima Sezione Penale di questa Corte, all’udienza camerale del 29 Aprile 2011 il ricorso è stato trasmesso con ordinanza a questa Sezione per competenza interna.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato. La lettura della motivazione della sentenza impugnata impone di rilevare che il Tribunale (pag.3 della parte motiva) formula con tutta evidenza un giudizio complessivo di non gravità della condotta che si fonda non solo sul dato anagrafico degli imputati, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma anche sul collegamento delle condotte illecite con la destinazione delle sostanze ad uso personale nonchè sul "dato ponderale" riferito alla sostanza trattata.
La decisione e la sua motivazione non si pongono, dunque, in contrasto con il dato normativo e la interpretazione che di esso ha dato la giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso risulta pertanto manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
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