LEGGE 3 luglio 2014, n. 99 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita’, fatto a Roma

..il 28 maggio 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli
Stati Uniti d’America sul rafforzamento della cooperazione nella
prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita’, fatto a Roma il
28 maggio 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 24 dell’Accordo
stesso.
2. Al fine di assicurare la migliore operativita’ dell’Accordo di
cui all’articolo 1, entro il termine di centocinquanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i
decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a euro 10.248.000
per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 3 luglio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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