Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35247

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. R. e M.C., terzi interessati, ricorrono avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Napoli del 1.3.2011, con cui è stata dichiarata de plano la inammissibilità della sua richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quel tribunale.

2. Deducono in primo luogo che è errato il rilievo che essi non avessero munito il difensore di procura speciale, che invece era stata conferita in data anteriore alla proposizione del ricorso e depositata presso l’autorità procedente, ossia presso l’ufficio del PM; in ogni caso, rilevano che la procedura de plano è stata erroneamente adottata e non ha consentito che venisse assicurata la possibilità alla parte di interloquire in punto di inammissibilità.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili, con le consequenziali statuizioni in tema di spese ed ammende.

2. In primo luogo, è da ribadire che è legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame, pronunciata "de plano", stante il disposto dell’art. 127 cod. proc. pen. – che disciplina il procedimento in camera di consiglio – stabilendo al comma nono, richiamato dall’art. 324 c.p.p., comma 6, he l’inammissibilità dell’atto introduttivo è dichiarata dal giudice, con ordinanza, anche senza formalità di procedura, e, quindi, "de plano", senza necessità di convocazione delle parti in camera di consiglio (così da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 37289 del 02/07/2010 Cc. (dep. 19/10/2010).

3. Anche la censura relativa al tempestivo deposito della procura generale presso la Procura procedente non ha alcun fondamento.

4. Vale ribadire, in punto di diritto, in tema di presentazione dell’istanza di riesame, l’art. 324 c.p.p. dispone che "la richiesta .. è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5 (il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento…) … con le forme previste dall’art. 582". Trattasi di eccezione alla regola generale con espresso richiamo all’art. 582 circa la modalità della presentazione. La giurisprudenza di questa Corte sul punto ha assunto tale orientamento, da considerarsi maggioritario e consolidato, e cui questo collegio, comunque, aderisce, in base al che in tema di riesame, le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell’impugnazione.

5. Ne consegue che sia la presentazione dell’istanza di riesame, sia quella del ricorso per Cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà vanno presentate nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa.

6. Tanto precisato, esattamente, dunque, il Tribunale della libertà ha rilevato la causa di inammissibilità del ricorso, proposto dal difensore non munito di procura speciale, in violazione dell’art. 100 c.p.p.; nè i M., che sostanzialmente non contestano l’assenza del richiamo al mandato, di cui si è detto, in seno alla istanza, e non hanno provato di averlo allegato alla stessa, possono evocare un obbligo da parte dell’ufficio della Procura della Repubblica presso cui sarebbe stata depositata la detta procura speciale, nella stessa data in cui è stato proposto ricorso nella cancelleria del tribunale della libertà, per dimostrare la tempestività della impugnazione, dato che un siffatto deposito sarebbe del tutto irrituale ex art. 324 c.p.p.; comunque, è da osservare che – come dagli stessi ammesso – l’atto di nomina e la contestuale procura speciale al difensore sono stati depositati presso la Procura al fine di ottenere " il rilascio di copie", il che non attesta affatto che il mandato preesistesse al ricorso, posto che sull’atto ricevuto dalla cancelleria dell’organo inquirente non vi è alcuna annotazione utile a inferirne l’anteriorità del conferimento rispetto al ricorso.

7. Stante la palese infondatezza, i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti sono da condannare al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende, ciascuno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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