Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova ex art. 444 c.p.p. nei confronti di B.S. e Z.M., per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per violazione dell’art. 129 c.p.p., per non avere il giudice accertato la natura della sostanza ceduta dai due imputati, risultata da successivi esami tossicologici non essere eroina, come contestato nel capo di imputazione, ma solo sostanza inerte.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., anche se non contiene la affermazione di responsabilità dell’imputato, non può prescindere dalla delibazione "negativa" della esclusione della sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; il provvedimento di applicazione è, inoltre, soggetto a revisione, tanto quanto le ordinarie sentenze.
3. Nel caso in esame, in considerazione dei principi ora espressi, fondatamente il PG ha proposto la impugnazione, dato che successivamente alla conclusione del giudizio ai danni degli imputati ed anteriormente al passaggio in giudicato della pronuncia, era stato acquisito dall’organo inquirente, il risultato delle analisi tossicologiche relative alla sostanza per cui è processo, che escludeva del tutto che la stessa avesse caratteristiche dopanti, per la totale assenza di principio attivo.
4. Tale dato di fatto escludeva ed esclude, alla evidenza, la configurabilità del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed importa, pertanto, la annullamento della pronuncia, con la relativa declaratoria di insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
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