Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che con sentenza del 17 giugno 2010, la Corte d’Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 19 maggio 2009, ha rideterminato la pena inflitta a S. S. e G.I. per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per aver realizzato, in assenza di concessione edilizia, un fabbricato di circa 200 mq, composto di strutture in cemento armato, muri, tramezzi, fatto accertato in (OMISSIS);
che gli imputati, tramite il loro difensore, hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) per manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza è stata fondata sul fatto che non risultasse prodotta la documentazione del titolo concessorio e che i ricorrenti fossero rimasti contumaci;
2) declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione al 21 giugno 2010;
Considerato che il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata, facendo richiamo alle considerazioni del giudice di prime cure, consente di considerare le due decisioni unitariamente ed il compendio motivazionale complessivo, posto a fondamento della decisione di condanna, risulta congruo alle risultanze probatorie acquisite a dibattimento e privo di smagliature quanto all’ascrivibilità dell’abuso edilizio ad entrambi gli imputati ed al fatto che i lavori risultassero ancora in corso alla data dell’accertamento;
che la constatazione contenuta nella parte motiva della decisione impugnata circa la mancanza di una prova a contrario fornita dagli imputati – che erroneamente i ricorrenti indicano quale unico elemento probatorio a carico – rappresenta un mero passaggio argomentativo della decisione, che gli stessi giudici di appello hanno posto solo per sottolineare con chiarezza come tale affermazione non fosse da intendersi come inversione dell’onere probatorio; che peraltro, attesa l’inammissibilità del ricorso, il rapporto processuale non può dirsi formato validamente e ciò preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, l’estinzione del reato per prescrizione (giurisprudenza consolidata, cfr, per tutte, SSUU n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164) e che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
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