Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-09-2011, n. 35222 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con provvedimento del 26 novembre 2010 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro disponeva la misura cautelare in carcere nei confronti di R.P. in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), per una serie di rapine (capi 33, 39 e 41) e di ricettazioni (capi 34 e 40) aggravate ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nonchè per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 43) e per spaccio di stupefacenti (capi 60, 61 e 65).

Sull’istanza di riesame proposta dal R. il Tribunale di Catanzaro ha annullato l’ordinanza in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) e ha escluso la contestata aggravante di cui all’art. 7 cit., confermando nel resto il provvedimento impugnato.

2. – Nell’interesse del R. ha presentato ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che l’indeterminatezza e la non univocità delle conversazioni oggetto di intercettazione non assurgono al rango di fonte autonoma di prova della colpevolezza del R..

Con un secondo motivo denuncia l’erronea applicazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., rilevando soprattutto che gli elementi acquisiti non siano idonei a dimostrare nè l’esistenza dell’associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nè la partecipazione dell’imputato a tale organizzazione, difettando ogni approfondimento in ordine al ruolo e al contributo che avrebbe dato a tale organizzazione.

Quanto alle esigenze cautelari l’ordinanza viene censurata in quanto il pericolo di reiterazione nei reati sarebbe stato valutato in termini astratti, senza alcuna relazione con la realtà concreta.

Critiche vengono mosse anche in ordine all’applicazione dell’art. 275 c.p.p., sostenendo che i giudici non avrebbero indicato quegli elementi specifici e concreti da cui desumere che l’attività criminale del R. si sarebbe arrestata solo ed esclusivamente con la custodia cautelare in carcere.

Motivi della decisione

3. – Il primo motivo è inammissibile, perchè del tutto generico.

Infatti, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione riferendosi indistintamente all’intero provvedimento impugnato, senza specificare a quale capo di imputazione provvisoria si riferisca e omettendo di indicare quali passaggi motivazionali sarebbero illogici o contraddirteli. La critica alla motivazione è stata condotta in maniera del tutto aspecifica e quando si è fatto riferimento alle intercettazioni, negandone ogni valore univoco e la stessa idoneità a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si è omesso ogni concreto riferimento al contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, sicchè in questa sede appare impossibile verificarne la denunciata irrilevanza.

Al contrario dall’esame dell’ordinanza impugnata emergono una serie di indizi a carico dell’indagato. Così, per la rapina alla rivendita di tabacchi "Santo Fiamma" (5.8.2008) si è giunti a ritenere il coinvolgimento del R. dopo l’identificazione degli autori materiali dell’azione delittuosa, P.G., V. M. e M.L. e una serie di intercettazioni telefoniche dalle quali è risultato il collegamento dell’imputato con gli esecutori materiali della rapina, anzi è emerso che questi abbia organizzato e coordinato tutte le fasi dell’azione criminosa;

anche per la rapina alla Banca UBI – Carime di Spezzano della Sila (3.10.2008) l’individuazione degli autori materiali, D.A. e L.A., e le successive intercettazioni hanno consentito di accertare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del R., che con V. e M. si sarebbe occupato di organizzare la rapina, accompagnando i due minori sul luogo e indicando loro la via di fuga; stesse modalità sono state riscontrate per la rapina al Supermercato Conad Unirusso di Cosenza (11.10.2008), commessa dai minori L.A. e D. A., in quanto i risultati delle intercettazioni hanno evidenziato la compartecipazione del R., assieme al V. e al M.. Nelle prime due rapine sarebbero state utilizzate autovetture rubate, sicchè i gravi indizi sono stati ritenuti sussistenti anche per il reato di ricettazione.

4. – Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Si apprende dall’ordinanza che la vicenda in esame si inserisce in un’attività di indagine piuttosto complessa, che ha consentito l’individuazione di un sodalizio criminale capeggiato da B. M. operante nel cosentino e in collegamento con il clan cd. degli "Zingari", altra organizzazione che persegue i suoi traffici illeciti nella città di Cosenza.

Tuttavia, i giudici del riesame hanno ritenuto che gli indizi di colpevolezza a carico del R. non fossero sufficienti a giustificare il provvedimento cautelare in ordine all’associazione facente capo al B., non emergendo alcun elemento concreto dal quale desumere che l’imputato abbia contribuito all’esistenza o al rafforzamento della organizzazione di cui al capo 1.

Diverso il discorso dei giudici in ordine al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Sulla base di una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali i giudici del riesame hanno ritenuto la gravita indiziaria a carico dell’imputato per quanto riguarda sia la sua partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sia negli episodi di spaccio. Gli elementi gravemente indiziari sono costituiti dai risultati delle intercettazioni, che rappresentano una fonte diretta della "prova" della colpevolezza dell’imputato e non devono trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, ossia abbiano caratteristiche tali da essere attendibili e convincenti, non equivoci e non generici, non suscettibili di diversa interpretazione e non contrastanti tra loro, tutti caratteri che il Tribunale ha ritenuto esistenti e sui quali ha fondato la sua decisione.

In particolare, i risultati delle captazioni hanno evidenziato che il R. ha mantenuto, per conto di B.M., i contatti con i fornitori gioiesi, organizzando le singole forniture di cocaina e occupandosi personalmente dello spaccio al dettaglio dello stupefacente e del recupero del denaro provento delle cessioni.

5. – Infine, del tutto infondato è il motivo relativo alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale specificamente motivato in ordine alla pericolosità dell’indagato, desunta dalla gravita delle condotte poste in essere.

6. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, in considerazione delle questioni trattate.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *