Cass. civ., sez. III 16-05-2006, n. 11362 TRASPORTI – CONTRATTO DI TRASPORTO – Responsabilità illimitata del vettore – Condizioni previste dalla Convenzione di Ginevra

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

Con citazione innanzi al pretore di Parma nella Sezione distaccata di Fidenza del 12 dicembre 1996 la società Bormioli Rocco Casa s.p.a. conveniva in giudizio la società Middlegate Europe Ltd per ottenerne la condanna al pagamento della somma di 6.517.50 sterline, che reclamava sul rilievo che la società convenuta, cui era stata affidata per il trasporto in Gran Bretagna merce da recapitare alla società Premier Packaging Ltd, ne aveva consegnato alla società destinataria solo una parte.

La società convenuta si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione dell’azione di risarcimento per decorso del termine annuale di cui all’art. 32 della Convenzione di Ginevra relativa ai trasporti internazionali di merci su strada del 19 maggio 1956, ratificata in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621.

Nel merito eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società Bormioli Rocco Casa s.p.a. e deduceva la infondatezza della domanda sotto il profilo della carenza di responsabilità del vettore.

Il pretore condannava la società convenuta a pagare la somma pretesa e le spese processuali.

Sull’impugnazione della società soccombente decideva la Corte d’appello di Bologna con sentenza pubblicata il 21 gennaio 2002, che, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda della società Bormioli Rocco Casa s.p.a. e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Il giudice di secondo grado considerava che il pretore aveva omesso di rilevare (alla stregua della qualificazione della domanda come azione risarcitoria da inesatto adempimento contrattuale) la eccepita carenza di rapporto contrattuale tra la convenuta società Middlegate Europe Ltd (quale subvettore incaricata dal vettore diretto Middlegate Europe NO) e l’attrice Bormioli Rocco Casa s.p.a., estranea a quel derivativo rapporto secondo la documentazione specificamente additata dall’appellante.

Riteneva, comunque, fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 32 della Convenzione di Ginevra relativa ai trasporti internazionali di merci su strada del 19 maggio 1956, ratificata in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed applicabile alla fattispecie per il richiamo pattizio.

Osservava che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, nella specie la sussistenza della colpa del vettore (necessaria al fine di rendere applicabile il termine di prescrizione dei tre anni piuttosto che quello di un anno) non poteva presumersi, ma avrebbe dovuto essere espressamente allegata e provata dalla società attrice.

Aggiungeva, sul punto, la Corte territoriale che l’espressione "colpa equivalente al dolo secondo la legge del giudice adito", in presenza della quale la Convenzione esclude l’applicabilità del più breve termine di prescrizione, nel nostro ordinamento giuridico equivale al concetto di dolo eventuale, la cui sussistenza esula dalla menzionata presunzione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Bormioli Rocco e figlio s.p.a. (già Bormioli Rocco Casa s.p.a.), che ha affidato l’impugnazione a due motivi.

Ha resistito con controricorso la società Middlegate Europe Ltd..

Diritto

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 9,17,18 e 32 della Convenzione internazionale per il trasporto di merci su strada di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata in Italia con la L. 6 dicembre 1960, n. 1621, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – la società ricorrente critica la sentenza denunciata nella parte in cui il giudice del merito ha dichiarato la prescrizione dell’azione risarcitoria per decorrenza del termine di un anno dall’avvenuta consegna della merce trasportata.

Assume che, nella specie, si sarebbe, invece, dovuto tener conto del maggiore termine di prescrizione di tre anni, che la norma di cui all’art. 32 della predetta Convenzione prevede "nel caso di dolo o di colpa grave o di illecito considerato dalla legge del giudice adito come equivalente a quello doloso".

Sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente attribuito l’onere della prova, circa la sussistenza della colpa grave del vettore, ad essa società istante per il risarcimento, laddove avrebbe dovuto considerare, desumendolo dalle norme di cui all’art. 17, n. 2 e art. 18 della Convenzione, che, non avendo il vettore fornito la prova liberatoria per sottrarsi alla sua responsabilità ex recepto, operava nei suoi confronti, anche per la colpa grave, la presunzione di responsabilità prevista dalla suddetta disciplina.

Il motivo non può essere accolto.

La sentenza di secondo grado, contrariamente a quel che aveva ritenuto il giudice di primo grado circa l’operatività della presunzione di cui all’art. 1693 cod. civ. anche con riferimento alla ipotesi della colpa grave, ha osservato, anzitutto, che, attenendo la norma del codice ai limiti della prova liberatoria, senza alcuna presunzione circa il grado della colpa stessa, "la sufficienza della colpa generica ed ordinaria non discosta dalla regola fondamentale dell’art. 1218 c.c.".

Ha, poi, evidenziato come l’espressione "colpa equivalente al dolo secondo la legge del giudice adito", utilizzata dalla Convenzione di Ginevra, evoca nell’ordinamento giuridico dello Stato il concetto di dolo eventuale, il quale certamente esula dalla presunzione di colpa a carico del vettore, quale prevista dal sistema normativo della stessa Convenzione (art. 3,17,18 e 32) secondo la disciplina cui sostanzialmente è informata nell’ordinamento italiano la norma dell’art. 1693 cod. civ..

l’interpretazione della Corte territoriale (nel senso che la presunzione di colpa a carico del vettore non può essere estesa a comprendere anche l’ipotesi della "colpa equivalente al dolo") è certamente corretta e trova conferma nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità, che, in tema di limiti di applicabilità della disciplina del trasporto internazionale su strada di cui alla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621), ha già chiarito che la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che suppone la straordinaria ed inescusabile imprudenza e l’omessa osservanza anche della minima diligenza, deve essere accertata in concreto, senza che al riguardo possa invocarsi la presunzione riferibile al minor grado di colpa sufficiente ad integrare l’inadempimento contrattuale del vettore.

La responsabilità del trasportatore internazionale di merci su strada per perdita od avaria successiva alla presa in consegna, che sussiste ai sensi dell’art. 17 della Convenzione predetta, infatti, non postula il dolo del trasportatore stesso, ovvero una sua colpa assimilabile al dolo secondo la legge del giudice adito, in quanto la ricorrenza di tale dolo o colpa, ai sensi dell’art. 29 della Convenzione, spiega rilievo solo al fine di escludere le specifiche limitazioni di responsabilità previste per le determinate ipotesi degli artt. 18 e seguenti della Convenzione medesima.

Allo stesso modo, quando il più lungo termine di prescrizione è collegato ad analoga situazione di "colpa equivalente al dolo secondo la legge del giudice adito", è logico ritenere che la situazione di culpa lata, la quale dolo aequipara tur, debba in concreto essere dimostrata, senza la possibilità di operatività di presunzione alcuna.

Del resto è principio generale che la presunzione di legge iuris tantum non può subire estensioni analogiche oltre i casi per i quali essa è stata prevista.

Con il secondo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 3 e 34 della Convenzione internazionale per il trasporto di merci su strada di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata in Italia con la L. 6 dicembre 1960, n. 1621, nonchè l’erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – la società ricorrente critica la sentenza denunciata nella parte in cui il giudice del merito ha ritenuto che essa società non era abilitata ad agire nei confronti della società convenuta in relazione al contratto di subtrasporto.

Anche detta censura non può essere accolta.

Il giudice del merito, in base all’esame della documentazione prodotta – la cui lettura non è sindacabile in questa sede trattandosi di quaestio voluntatis attinente all’applicazione delle norme sull’ermeneusi contrattuale, riferibili anche agli atti unilaterali – ha accertato che, a seguito del contratto di trasporto concluso tra la mittente società Bormioli s.p.a. e, quale vettore, la società Middlegate Europe NU, questa, in virtù di contratto di subtrasporto, cui la mittente era rimasta estranea, aveva a sua volta incaricato del trasporto la società Middlegate Europe Ltd..

La statuizione del giudice del merito, pertanto, ha fatto buon governo della legge e della logica, essendosi essa uniformata al principio pacifico della giurisprudenza di questa di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 19050/2003) a mente del quale si ha il contratto di trasporto con subtrasporto (Cass., n. 19050/2003) quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasferimento delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con i propri mezzi soltanto una parte del trasporto, avvalendosi, quanto al resto, dell’opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di subtrasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indipendentemente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l’originario mittente ed il vettore del subtrasporto, che, di fronte a quello, agisce quale ausiliario del vettore originario.

Non risulta, pertanto, violata la disposizione di cui all’art. 34 della Convenzione internazionale per il trasporto di merci su strada di Ginevra, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 698/95; Cass., n. 4728/92), trova applicazione, relativamente alla responsabilità solidale di tutti i vettori impegnati nel trasporto, qualora il trasporto medesimo sia regolato da un unico contratto alla cui esecuzione partecipino successivi vettori (il cd. trasporto cumulativo), e non nella diversa fattispecie in cui il vettore si avvalga per l’esecuzione del contratto di altro vettore, con il quale stipuli un distinto contratto di subtrasporto.

Il ricorso, quindi, è rigettato e la società ricorrente condannata a pagare le spese del presente giudizio di Cassazione nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui Euro 1.100,00 (millecento/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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