Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2096 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la pronunzia del Giudice di pace di Messina del 3/11/2006 è dalla sig.ra L.T.L. proposto ricorso per cassazione affidato ad unico complesso motivo, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1913, 1915, 2043, 2697 c.c., art. 113, 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè nullità della sentenza per omessa motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Trattasi infatti di sentenza depositata il depositata il 3/11/2006, successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, sicchè essa è impugnabile con atto di appello, e non già con ricorso per cassazione.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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