T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-10-2011, n. 8121

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso in trattazione, notificato e depositato nei termini, la società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1683 del 30.6.2011, con la quale, contestualmente, è stata data la comunicazione dell’avvio procedimentale ed è stata disposta la revoca dell’autorizzazione amministrativa n. 1 del 24.6.2011 nonché la cessazione immediata dell’attività di vendita relativamente all’ampliamento di superficie e merceologico del settore non alimentare per mq. 75 in Civitavecchia alla via Giacomo Matteotti n. 17, per la mancanza del requisito di cui al n. 2 della lett. c) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale Lazio n. 33 del 1999, nella parte in cui richiede "2) il raccordo fra parcheggio e viabilità sia costituito da varco carrabile a doppia corsia direzionale e l’entrata e l’uscita siano affiancate, divise e segnalate";

Considerato che il ricorso appare fondato sotto un duplice profilo:

– da un punta di vista procedimentale, sebbene la revoca sia intervenuta a distanza di soli 6 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, tuttavia, manca la previa comunicazione formale dell’avvio essendo stata data la detta comunicazione solo contestualmente alla revoca stessa, in mancanza dell’indicazione delle ragioni che avrebbero giustificato la detta sostanziale omissione;

– da un punto di vista sostanziale, inoltre, dall’esame della documentazione in atti emerge come il parcheggio di cui trattasi non si immette direttamente sulla viabilità principale (ossia via Aurelia) ma su di una complanare a senso unico che, a sua volta, si immette sulla detta viabilità e, sebbene il richiamato disposto normativo non contenga la specificazione della viabilità principale, la ratio della norma consente di ritenere che debba essere interpretata in tal senso e, comunque, la detta norma non prevede che sia l’accesso al parcheggio dalla viabilità a dover essere effettuato con varco carrabile a doppio senso di marcia ma che sia il raccordo tra parcheggio e la viabilità a dovere avere la detta caratteristica;

Considerato comunque, altresì, che il requisito in questione, seguendo il ragionamento dell’amministrazione comunale, non sussisterebbe proprio per l’intera media struttura di vendita che, con l’autorizzazione revocata, si è soltanto voluto estendere nella metratura nonché nell’assortimento tipologico e, pertanto, la revoca avrebbe dovuto interessare tutta la struttura e non soltanto l’ampliamento;

Considerato che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto siccome fondato nel merito;

Considerato che si ritiene di dovere disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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