DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014 Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica ad assumere n. 43 assistenti, n. 19…

…coadiutori e ad assumere, a seguito di mobilita’ intercompartimentale, n. 1 direttore amministrativo-EP/2, n. 1 direttore di ragioneria-EP/1 e n. 1 collaboratore.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l’art. 2, comma 6,
recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle
suddette istituzioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica e, in particolare, l’art. 9 che reca disposizioni in
materia di contenimento delle spese di impiego pubblico;
Visto l’art. 3, comma 102, della sopra richiamata legge n. 244 del
2007, e successive modificazioni, in cui si dispone che per il
quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma
523, della sopra richiamata legge n. 296 del 2006, ad eccezione dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, nonche’
nel limite del 20 per cento delle unita’ cessate nello stesso anno di
riferimento;
Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, che, nell’elencare le amministrazioni
statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a
tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola e
gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;
Considerato che, come gia’ previsto in applicazione dell’art. 1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola e,
per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e
coreutica continuano a non applicarsi i limiti assunzionali di cui
alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro
assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze
di funzionalita’ e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica perseguiti;
Visto l’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito con legge 3 febbraio 2006, n. 27, il quale dispone che per
il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa
dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 2, comma 7,
lettera e), della suddetta legge n. 508 del 1999, si applicano le
disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n.
297 del 1994;
Visto l’art. 264, comma 7, del sopra richiamato decreto legislativo
n. 297 del 1994, che stabilisce l’applicazione al personale ATA delle
Accademie e dei Conservatori delle norme relative al personale ATA
delle istituzioni scolastiche, salvo quanto ivi previsto in ordine ai
ruoli provinciali;
Visto l’art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta
legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato
art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del 22 febbraio
2011, n. 11786, del Dipartimento della funzione pubblica, adottata
d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l’art. 19, comma 01, il quale stabilisce che il regolamento di cui
all’art. 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 508 del
1999, e’ emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato e, in particolare, l’art.
132 che disciplina la riammissione in servizio;
Considerato che le riammissioni in servizio, nel rispetto della
normativa vigente, sono subordinate alla vacanza del posto e sono
equiparate a nuova assunzione;
Vista la nota del 16 gennaio 2013, n. 470, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica ha richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato, per l’anno 2013, un contingente di 82 unita’ di
personale ATA, di cui 59 nella qualifica di assistente, 19 in quella
di coadiutore, e ad assumere, a seguito di mobilita’
intercompartimentale su posti in organico vacanti, 1 direttore
dell’ufficio di ragioneria EP/1, 1 direttore amministrativo EP/2 e 1
collaboratore, nonche’ a riammettere in servizio 1 assistente
amministrativo;
Vista la nota dell’8 luglio 2013, n. 5946, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, su sollecitazione del Dipartimento della funzione
pubblica, ha comunicato che i posti vacanti per il profilo di
coadiutore risultano essere 125 e quelli per il profilo di assistente
40, ai quali andranno ad aggiungersi ulteriori posti di assistente
dopo il perfezionamento dei decreti interministeriali di
rideterminazione delle dotazioni organiche, attualmente in itinere;
Considerato che a seguito dell’adozione di alcuni dei citati
decreti interministeriali di rideterminazione delle dotazioni
organiche si sono resi vacanti e disponibili ulteriori tre posti per
il profilo di assistente amministrativo;
Vista la nota del 10 ottobre 2013, n. 45964, della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, volta
ad ottenere chiarimenti in merito al numero delle sedi vacanti e
disponibili per il profilo di assistente amministrativo che,
dall’istruttoria compiuta dal competente ufficio, risultavano pari a
43;
Vista la nota del 23 ottobre 2013, n. 8730, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica richiede, a fronte delle 60 unita’ di assistente
amministrativo inizialmente richieste, l’autorizzazione
all’immissione in ruolo di un numero di assistenti pari ai posti
effettivamente vacanti in organico;
Vista la nota del 4 dicembre 2013, n. 100114, del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, con la quale si esprime parere favorevole
all’autorizzazione ad assumere 19 coadiutori, 3 unita’ per mobilita’
intercompartimentale, di cui 1 Direttore amministrativo – EP/2, 1
Direttore di ragioneria – EP/1 e 1 collaboratore, e un numero di
assistenti amministrativi pari ai posti che risultino vacanti in
organico;
Vista la nota del 19 dicembre 2013, n. 10643, con la quale il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica prende atto delle note del Dipartimento della funzione
pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e
richiede l’autorizzazione a riammettere in servizio 1 unita’ di
assistente amministrativo, e ad assumere 43 unita’ di assistenti
amministrativi, 19 unita’ di coadiutori, 1 unita’ di direttore
amministrativo – EP/2 a seguito di mobilita’ intercompartimentale, 1
unita’ di direttore di ragioneria – EP/1 seguito di mobilita’
intercompartimentale, 1 unita’ di collaboratore seguito di mobilita’
intercompartimentale;
Ritenuto di aderire al citato parere espresso dal Ministero
dell’economia e delle finanze e di poter concedere l’autorizzazione
ad assumere il contingente richiesto, precisando che, date le 43
vacanze di assistenti amministrativi, si puo’ concedere
l’autorizzazione ad assumerne 43 unita’, comprendendo nel numero
anche l’eventuale riammissione in servizio;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica e, in particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca –
Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica e’ autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sui posti
effettivamente vacanti e disponibili, le seguenti unita’ di
personale:
43 assistenti amministrativi;
19 coadiutori;
1 direttore amministrativo – EP/2 (mobilita’ intercompartimentale);
1 direttore di ragioneria – EP/1 (mobilita’ intercompartimentale);
1 collaboratore (mobilita’ intercompartimentale).
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 27 giugno 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2014
Ufficio controllo Atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esterni,
Reg.ne Prev. n. 2132

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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