…finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita’ di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, l’articolo 194, comma 3,
come modificato dall’articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dall’articolo 9,
comma 3-terdecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonche’
l’articolo 212, comma 15, come sostituito dall’articolo 25, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
Considerato che ai sensi del citato articolo 212, comma 15, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attribuzioni e le
modalita’ organizzative dell’Albo, i requisiti tecnici e finanziari
delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita’ d’iscrizione, i diritti annuali d’iscrizione,
sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato
nazionale dell’Albo;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, come modificato dal decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2009, n.
165, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato, di attuazione dell’articolo 183,
comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, recante modalita’
semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli
installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
nonche’ dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Comitato nazionale dell’Albo nazionale
gestori ambientali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota prot. n. 0052484/GAB del 10 dicembre 2013, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/6 del 14 febbraio 2014,
con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il
proprio nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Albo nazionale gestori ambientali
1. L’Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo,
costituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e’ articolato in un Comitato nazionale e in
Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 2
Organi
1. Sono organi dell’Albo:
a) il Comitato nazionale;
b) le Sezioni regionali e le due Sezioni provinciali di Trento e
di Bolzano.
2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le Sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio
dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le camere di
commercio di Trento e di Bolzano.
4. Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono
interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio e con
le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici
registri.
Art. 3
Comitato nazionale
1. Il Comitato nazionale dell’Albo e’ composto da diciannove
membri, di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati
rispettivamente:
a) due dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di
vicepresidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell’economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell’interno;
g) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) uno dall’Unione italiana delle camere di commercio;
i) tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate;
l) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori;
m) due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti;
n) uno dalle organizzazioni che rappresentano le imprese che
effettuano l’attivita’ di bonifica dei siti e di bonifica dei beni
contenenti amianto.
2. Per ogni componente effettivo e’ nominato, con le modalita’ di
cui al comma 1, un supplente.
3. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato
nazionale per ogni singola attivita’ soggetta ad iscrizione all’Albo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne
vengono fissati composizione e competenze.
4. Qualora i componenti di cui ai commi 1 e 2 non vengano designati
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Comitato nazionale e’ validamente costituito anche in assenza di tali
designazioni, purche’ sia stata nominata la meta’ piu’ uno dei
componenti effettivi.
5. Il Presidente del Comitato nazionale ha la rappresentanza
dell’Albo, convoca le sedute in sede istruttoria e in sede
deliberante e stabilisce l’ordine del giorno con modalita’ definite
dallo stesso Comitato nazionale.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale, i cui oneri di
funzionamento gravano sulle entrate derivanti dai diritti di
segreteria e dai diritti annuali di iscrizione, sono affidate al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che
le esercita attraverso la Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche.
7. Ai fini di cui al comma 6 il Ministero stipula, tramite la
Direzione generale citata, apposita convenzione con l’Unione italiana
delle camere di commercio finalizzata a disciplinare gli aspetti
economico – organizzativi dell’attivita’.
8. Il segretario del Comitato nazionale, scelto tra i funzionari
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
e’ nominato dalla Direzione generale per la tutela del territorio e
delle risorse idriche sentito il Comitato nazionale. Il Segretario ha
la responsabilita’ del corretto funzionamento della segreteria,
istruisce i provvedimenti da sottoporre all’esame del Comitato
nazionale, ne cura l’attuazione e coordina l’attivita’ avvalendosi
delle segreterie delle Sezioni regionali e delle Province autonome.
Art. 4
Sezioni regionali e provinciali
1. Ogni sezione regionale e provinciale e’ istituita con decreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed e’ cosi’ composta:
a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del
consiglio camerale all’uopo designato dallo stesso, con funzioni di
presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia ambientale designato dalla giunta regionale o dalla giunta
provinciale della provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia ambientale designato dall’unione regionale delle province o
dalla giunta provinciale della provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare scelto, di norma, tra il personale in servizio
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale.
2. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche in
assenza di tali designazioni, purche’ sia stata nominata la meta’
piu’ uno dei componenti.
3. Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali
sono costituite in ufficio e affidate alle camere di commercio dei
capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente
camerale, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione
del Segretario generale.
5. Il segretario della sezione e’ preposto all’ufficio e ha la
responsabilita’ del suo corretto funzionamento, istruisce i
provvedimenti della sezione, ne cura l’attuazione e organizza le
attivita’ della sezione in base alle direttive del presidente.
Art. 5
Attribuzioni del Comitato nazionale
1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in
particolare, le seguenti attribuzioni:
a) cura la formazione, la tenuta, l’aggiornamento e la
pubblicazione dell’Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni
regionali e provinciali;
b) stabilisce i criteri per l’iscrizione e per le variazioni
dell’iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9,
validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;
c) fissa i criteri e le modalita’ di accertamento e di
valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle
attivita’ oggetto d’iscrizione;
d) fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali
e le condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile
tecnico e determina le modalita’ di accertamento e di aggiornamento
della formazione professionale dello stesso Per lo svolgimento di
tali attivita’ il Comitato nazionale puo’ istituire commissioni con
la partecipazione di componenti delle Sezioni regionali e
provinciali;
e) fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei
soggetti iscritti;
f) coordina l’attivita’ delle Sezioni regionali e provinciali e
vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle
ipotesi previste;
g) disciplina le modalita’ per l’invio delle domande e delle
comunicazioni all’Albo secondo procedure telematiche;
h) determina la modulistica da utilizzare con i relativi
allegati;
i) propone agli organi di controllo, autonomamente o su
indicazione delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti
ispettivi al fine di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti
richiesti per lo svolgimento dell’attivita’ oggetto d’iscrizione
all’Albo;
l) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i
provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali;
m) istituisce, in relazione a specifiche esigenze, gruppi di
lavoro;
n) valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori svolti
dalle sezioni speciali del Comitato nazionale;
o) adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi
della normativa vigente.
Art. 6
Attribuzioni delle Sezioni regionali
e provinciali
1. Le Sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti
attribuzioni:
a) ricevono e istruiscono le istanze e le comunicazioni
presentate all’Albo e adottano i relativi provvedimenti;
b) accettano le garanzie finanziarie richieste per l’esercizio
dell’attivita’, ove previste;
c) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di
decadenza e di annullamento dell’iscrizione;
d) effettuano attivita’ informative e formative per i soggetti
iscritti all’Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale
e sotto la sua supervisione;
e) redigono ed inviano al Comitato nazionale una relazione
annuale sull’attivita’ svolta;
f) rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica,
i provvedimenti di iscrizione all’Albo, nonche’ i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione
dell’iscrizione ai fini dell’aggiornamento dell’Albo;
g) rilasciano con modalita’ telematica o, su richiesta, con
modalita’ cartacea i provvedimenti deliberati;
h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative
ai soggetti iscritti all’Albo, avvalendosi degli uffici delle camere
di commercio;
i) verificano, anche attraverso gli organi di controllo, e
indipendentemente dal rinnovo dell’iscrizione di cui all’articolo 22,
la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’Albo;
l) curano lo svolgimento delle verifiche di cui all’articolo 13
in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
2. Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle direttive
del Comitato nazionale.
Art. 7
Funzionamento degli organi dell’Albo
1. I componenti effettivi e i componenti supplenti del Comitato
nazionale, nonche’ i componenti delle Sezioni regionali e provinciali
durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare la revoca dall’incarico dei
componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato nazionale
nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente effettivo a piu’ di tre
riunioni consecutive nel corso dell’anno solare;
b) assenza del componente effettivo ad almeno la meta’ delle
riunioni nel corso dell’anno solare;
c) assenza del componente supplente a piu’ di due riunioni del
Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell’anno solare.
3. Il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e
provinciali, richiede al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, la revoca dall’incarico dei componenti delle
Sezioni stesse nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente a piu’ di tre riunioni
consecutive nel corso dell’anno solare;
b) assenza del componente ad almeno la meta’ delle riunioni nel
corso dell’anno solare.
4. Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno la meta’
piu’ uno dei componenti nominati, sono adottate a maggioranza dei
presenti; in caso di parita’ prevale il voto del presidente.
5. Alla copertura dei costi relativi al funzionamento del Comitato
nazionale, delle Sezioni regionali e delle Province autonome, nonche’
dei relativi uffici di segreteria si provvede esclusivamente con le
entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali
d’iscrizione, ai sensi dell’articolo 212, comma 17, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono fissate le indennita’ di spettanza dei componenti
e del segretario del Comitato nazionale, nonche’ dei componenti e del
segretario delle Sezioni regionali e provinciali senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8
Attivita’ di gestione dei rifiuti
per le quali e’ richiesta l’iscrizione all’Albo
1. L’iscrizione all’Albo e’ richiesta per le seguenti categorie di
attivita’:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
nonche’ i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in
quantita’ non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei
distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica
di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali
pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei
trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli
scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto
intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico
degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o
dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 212, comma 7, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme
che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie
4 e 5 consentono l’esercizio delle attivita’ di cui alle categorie
2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attivita’ non
comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia
dei rifiuti per le quali l’impresa e’ iscritta. Il Comitato nazionale
stabilisce i criteri per l’applicazione della presente disposizione.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto
internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5
consentono l’esercizio delle attivita’ di cui alla categoria 6 se lo
svolgimento di quest’ultima attivita’ non comporta variazioni della
categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali
l’impresa e’ iscritta.
Art. 9
Categorie e classi delle attivita’
per le quali e’ richiesta l’iscrizione all’Albo
1. L’iscrizione all’Albo e’ articolata in categorie corrispondenti
alle attivita’ di cui all’articolo 8, comma 1.
2. La categoria 1, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), e’
suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione
complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000
abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000
abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000
abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000
abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
3. Le categorie da 4 a 8 di cui all’articolo 8, comma 1, lettere
d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione
delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
a) quantita’ annua complessivamente gestita superiore o uguale a
200.000 tonnellate;
b) quantita’ annua complessivamente gestita superiore o uguale a
60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantita’ annua complessivamente gestita superiore o uguale a
15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantita’ annua complessivamente gestita superiore o uguale a
6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantita’ annua complessivamente gestita superiore o uguale a
3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantita’ annua complessivamente gestita inferiore a 3.000
tonnellate.
4. Le categorie 9 e 10, di cui all’articolo 8, comma 1, lettere i)
e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell’importo
dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.
5. Il Comitato nazionale puo’, con propria deliberazione,
modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di
cui al comma 4.
6. Il Comitato nazionale puo’ individuare specifiche e singole
attivita’ rientranti nell’ambito delle categorie d’iscrizione di cui
all’articolo 8 normandole in sottocategorie. Ai fini dell’iscrizione
nella categoria 1 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), il
Comitato nazionale puo’ individuare sottocategorie le cui classi
d’iscrizione sono basate sulla quantita’ annua di rifiuti
complessivamente gestita.
Art. 10
Requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo
1. Le imprese e gli enti sono iscritti all’Albo:
a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
b) nella persona del legale rappresentante.
2. Per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti di cui al comma
1:
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE
o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo
riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio
economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che
vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in
analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di
interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche
qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della
stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a
tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le
norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno
per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno
dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa
sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo
167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di
liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale
o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
straniera;
h) siano in possesso dei requisiti di idoneita’ tecnica e di
capacita’ finanziaria di cui al successivo articolo 11;
i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni
nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) sono
accertati d’ufficio dalla Sezione regionale o provinciale attraverso
l’acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del
casellario giudiziario.
4. Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all’Albo
devono nominare, a pena di improcedibilita’ della domanda, almeno un
responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali
stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2,
lettere c), d), f) e i).
Art. 11
Requisiti di idoneita’ tecnica
e di capacita’ finanziaria
1. I requisiti di idoneita’ tecnica consistono:
a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
b) nella disponibilita’ dell’attrezzatura tecnica necessaria,
risultante, in particolare, dai mezzi d’opera, dagli attrezzi, dai
materiali di cui l’impresa o l’ente dispone;
c) in un’adeguata dotazione di personale;
d) nell’eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di
servizi nel settore per il quale e’ richiesta l’iscrizione o in
ambiti affini.
2. La capacita’ finanziaria e’ dimostrata da documenti che
comprovino le potenzialita’ economiche e finanziarie dell’impresa o
dell’ente, quali il volume di affari, la capacita’ contributiva ai
fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti
bancari.
3. L’idoneita’ tecnica e la capacita’ finanziaria devono essere
adeguate alle attivita’ soggette all’iscrizione.
4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le
modalita’ e i termini per la dimostrazione dell’idoneita’ tecnica e
della capacita’ finanziaria.
Art. 12
Compiti, responsabilita’ e requisiti
del responsabile tecnico
1. Compito del responsabile tecnico e’ porre in essere azioni
dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei
rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e
di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attivita’ in maniera
effettiva e continuativa ed e’ responsabile dei compiti di cui al
comma 1.
3. Il Comitato nazionale puo’ disciplinare piu’ nel dettaglio i
compiti e le responsabilita’ del responsabile tecnico.
4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attivita’ per i quali e’
richiesta l’iscrizione;
c) idoneita’ di cui all’articolo 13.
5. L’esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al
comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle
categorie e classi d’iscrizione, secondo criteri atti a garantire
elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
6. L’incarico di responsabile tecnico puo’ essere ricoperto da un
soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato
nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l’assunzione degli
incarichi.
Art. 13
Formazione del responsabile tecnico
1. L’idoneita’ di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c), e’
attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del
soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a
garantire il necessario aggiornamento.
2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i
criteri e le modalita’ di svolgimento delle verifiche di cui al comma
1.
3. E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante
dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e
che abbia maturato esperienza nel settore di attivita’ oggetto
dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del
Comitato nazionale.
4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla
data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, puo’
continuare a svolgere la propria attivita’ in regime transitorio la
cui durata, comunque non superiore al quinquennio, e’ stabilita con
deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati
all’aggiornamento quinquennale.
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