Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Salerno ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di associazione per delinquere e ad alcuni episodi di furto. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Salerno che ha ritenuto la continuazione tra i reati ed ha rideterminato la pena.
Il reato associativo attiene ad un’organizzazione finalizzata alla commissione di furti nei Bancomat di istituti di credito.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati.
2.1 G.C. propone diversi motivi.
2.1.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione per ciò che attiene all’esistenza del reato associativo, atteso che la pronunzia non dimostra l’esistenza di una struttura organizzativa idonea a fornire un supporto stabile alle condotte delittuose, confondendo la predisposizione dei mezzi per commettere un illecito con l’accordo di carattere generale permanente volto all’attuazione di un programma di delinquenza che precede e contiene l’accordo diretto alla realizzazione dei singoli reati.
Si rimarca la mancanza di indici rivelatori di una societas sceleris, come intercettazioni o servizi di osservazione che dessero conto di una ramificata organizzazione e di ruoli direttivi in capo ad alcuno.
Si osserva altresì che i furti oggetto del processo sono stati commessi nel breve arco di tempo di tre mesi e che l’imputata non compare in tutti i reati; e quindi il giudice confonde l’accordo occasionale afferente ad uno o più reati con quello che da corpo al programma illecito associativo.
2.1.2. Con il secondo motivo si deduce l’assenza di motivazione in ordine all’esistenza di consapevole volontà di far parte della contestata associazione, di inserirvisi stabilmente e di svolgere un ruolo.
2.1.3. Il terzo motivo censura la ritenuta la responsabilità in ordine ai furti di cui ai capi B e C della rubrica e deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen..
Quanto al capo B la mera presenza in un hotel non può concretare la prova della partecipazione all’attività delittuosa posta in essere in luogo diverso: si tratta di un elemento di giudizio assolutamente generico, tanto più che la ricorrente ebbe a condividere la stanza dell’albergo con altro imputato che però non è stato coinvolto nel reato in questione.
La sentenza, poi, ritiene gratuitamente che le figure ritratte siano quelle della imputata e di una complice. Si da per scontato che si tratti di figura femminile nonostante la presenza di cappello ed occhiali da sole atti al camuffamento. La corte di merito non esamina la possibilità che le immagini acquisite siano afferenti a persona diversa. D’altra parte, l’indizio costituito dal fotogramma viene dallo stesso giudice ritenuto inidoneo a fondare la responsabilità, tanto che nei confronti del coimputato V.V. è stata emessa sentenza assolutoria. In conclusione non è stata fornita la prova che nell’hotel non si trovassero altre donne che si accompagnassero agli imputati cooperando negli illeciti. Quanto al significato delle informazioni telefoniche, la pronunzia è carente in quanto non fornisce alcuna indicazione per ritenere che una determinata utenza sia riconducibile alla ricorrente.
Quanto al reato di cui al capo C si lamenta che l’affermazione di responsabilità è stata basata esclusivamente sulla presenza in albergo unitamente al V., in totale assenza di ulteriori indizi.
2.1.4. Il quarto motivo censura la motivazione nella parte in cui, senza ragione, afferma che l’art. 114 cod. pen. non trova applicazione quando i concorrenti siano in numero di cinque o più.
D’altra parte il primo giudice ha ritenuto che a commettere il furto siano state in tutto quattro persone.
2.1.5. L’ultimo motivo attiene alla determinazione della pena: il giudice ha determinato la sanzione base in quattro anni di reclusione, superiore al minimo edittale, utilizzando mere clausole di stile, trascurando l’incensuratezza ed il ruolo di ragazza madre con una figlia di cinque anni. La donna si è d’altra parte attenuta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, così dimostrando un ripensamento critico. Si lamenta, infine, che la Corte ha inflitto un rilevante aumento di pena per la continuazione nella misura di un anno e quattro mesi per il reato associativo ed otto mesi per il reato di furto senza adeguata motivazione.
2.2. V.V. con due ricorsi deduce che la pronunzia è affetta da vizio della motivazione: pur essendo state dedotte in appello questioni afferenti all’esistenza di un significativo quadro indiziario in ordine al reato associativo, il giudice si è limitato a recepire acriticamente le argomentazioni svolte dal Tribunale.
Erroneamente si è fatta discendere l’esistenza di un sodalizio dall’identità delle modalità esecutive dei furti, trascurando che la fattispecie richiede un sufficiente grado di stabilità e di organizzazione. La pronunzia di fatto non motiva in ordine alla prova dell’esistenza di un preventivo accordo di carattere generale continuativo tra tutti gli imputati diretto alla consumazione di una serie indeterminata di delitti. Manca la individuazione di un minimo di organizzazione anche se rudimentale.
Quanto al delitto di furto contestato la Corte non ha valutato correttamente la prova sotto il profilo della ponderazione degli indizi, traendo argomento esclusivamente dalla concomitante presenza di diversi imputati nell’albergo. L’accertata presenza in albergo non può da sola costituire un indizio decisivo.
2.2.1 Il ricorso del difensore avv. Pace assume altresì che il giudizio abbreviato è stato celebrato utilizzando atti che non potevano essere utilizzati per la deliberazione;e che inoltre la Corte d’appello ha taciuto sulla richiesta di attenuanti generiche.
2.3. N.G. propone motivi sovrapponibili a quelli dedotti dall’imputato V..
2.4. V.G. deduce cinque motivi.
2.4.1. Con il primo si lamenta che il materiale indiziario è stato valutato in modo acritico e complessivo, senza analizzare specificamente alcuno degli stessi indizi.
2.4.2. Con il secondo motivo si lamenta che la responsabilità della ricorrente è stata ravvisata essendo stata riconosciuta come una delle due donne ritratte dalla telecamera della banca ed essendo stata altresì la donna ospite dell’hotel in cui alloggiavano gli altri imputati. Tale apprezzamento è censurabile giacchè è palese la carenza di significato indiziario di tali circostanze, non potendo da esse inferirsi che la donna abbia partecipato realmente alla commissione del reato. In particolare nessuna indagine peritale è stata compiuta per attribuire realmente l’immagine alla persona della ricorrente. Nè vi sono altri elementi di supporto quali intercettazioni telefoniche o altro, idonee a corroborare l’accusa.
In conclusione, l’unico non significativo elemento di prova è costituito dalla presenza nel medesimo albergo che ha ospitato gli altri imputati, ben potendo essere stata tale presenza determinata da motivazioni non illecite. D’altra parte, tale dato è stato ritenuto inidoneo a basare la responsabilità di altro imputato. Tali questioni, che erano state analitiche dedotte in appello, non sono state analizzate in modo appropriato, essendosi il giudice limitato a richiamare acriticamente le valutazioni compiute dal Tribunale.
2.4.3. Il terzo motivo attiene al reato associativo: si lamenta che il giudice confonde tra l’associazione per delinquere che richiede un programma indeterminato ed il concorso che è invece caratterizzato da occasionalità ed è circoscritto a fatti determinati. Il caso specifico non evidenzia alcuna stabile correlazione tra i soggetti coinvolti nel processo. L’unico dato certo è la presenza della Ve. con altra imputata nella stessa stanza d’albergo. Mentre per le altre accuse afferente a furti commessi nelle città di Todi e Terni non è stato ritenuto provato il coinvolgimento della donna. La Corte d’appello, al riguardo, ha omesso di motivare quanto alla specifica posizione del imputata.
2.4.4. Il quarto motivo censura la mancata applicazione delle attenuanti generiche, in assenza di qualunque motivazione. Se è vero che l’incensuratezza da sola non può giustificare la concessione dell’attenuante stessa, è altrettanto vero che dagli atti processuali emergono numerosi elementi idonei a mitigare la pena come la giovane età e la minima partecipazione ai fatti.
2.4.5. Con l’ultimo motivo si lamenta che la individuazione della sanzione è stata operata trascurando di considerare con concretezza i fatti processuali e la personalità dell’ imputata e si è invece fatto ricorso a mere clausole di stile.
3. I ricorsi sono infondati.
3.1 Alcuni motivi (2.1.1; 2.1.2; 2.2; 2.3; 2.4.1; 2.4.3) propongono le medesime questioni afferenti all’individuazione dei tratti distintivi dell’illecito associativo ed alla prova di condotte dolose riconducibili a tale illecito. Essi, pertanto, possono essere trattati unitariamente. Al riguardo occorre in primo luogo considerare che, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata, nel richiamare le condivise valutazioni compiute dal primo giudice, reca una dettagliata analisi in ordine allo sviluppo delle investigazioni ed alle prove in tale contesto acquisite, mostrandone con acute considerazioni l’alta significatività e la coerenza rispetto all’ipotesi accusatoria. Si pone specialmente in luce il fatto che si è in presenza di furti che riguardano sempre gli apparati bancomat della banca Monte dei Paschi di Siena; che gli illeciti vengono commessi con modalità costanti; che essi coinvolgono numerose persone che agiscono in modo fortemente concertato giungendo alla sottrazione di ingenti somme di danaro attraverso la forzatura degli apparati con fiamma ossidrica; che, infine, alcune immagini registrate, i contatti telefonici, il noleggio di autovetture, la concomitante presenza in alberghi sul luogo dei reati crea un intreccio di elementi indiziari che per la sua coerenza conduce all’individuazione delle responsabilità individuali. Dunque l’applicazione dei principi in tema di valutazione della prova indiziaria non presenta profili censurabili.
Per ciò che riguarda i tratti distintivi del reato associativo, analogamente, la sentenza non presta il fianco a critiche di alcun genere. La sentenza stessa rimarca che i reati sono stati commessi in danno di filiali della medesima banca in concomitanza con la disattivazione dei sistemi di protezione e quindi in presenza di un collegamento all’interno dell’istituto di credito; che il metodo delle sottrazioni si ripete con identità di dettagli e con l’utilizzo degli stessi strumenti che sono stati ritrovati in occasione di un tentato furto; che si è dunque in presenza della predisposizione comune di mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delittuoso finalizzato alla commissione in trasferta di furti contrassegnati da un costante sistema collaudato, che comprende sempre un preventivo sopralluogo. Tali contingenze, prosegue ancora la Corte d’appello, danno luogo ai tratti tipici del reato associativo: un vincolo tendenzialmente stabile fra tre o più persone destinato a durare anche dopo la realizzazione di ciascun delitto; l’indeterminatezza del programma criminoso; l’assenza di occasionalità e la presenza, al contrario, di un accordo volto ad un vasto programma finalizzato ad una serie indeterminata di delitti. A sostegno di tale assunto la sentenza rimarca che il gruppo continua ad operare anche dopo l’arresto di due suoi componenti, sempre con lo stesso metodo collaudato ed efficace che si perfeziona ulteriormente con l’introduzione di nuovi strumenti, come le radio ricetrasmittenti necessarie per mantenere un costante contatto tra i complici. Non vi è dunque dubbio che si sia in presenza di una struttura organizzativa neppure rudimentale dotata di strumenti in grado di condurre alla realizzazione degli scopi illeciti. D’altra parte, prosegue la Corte, in presenza di uno stabile accordo la circostanza che alcuno dei complici non partecipi a tutti i reati non risulta dirimente, essendo piuttosto decisiva la circostanza che lo stesso accordo non sia limitato ad uno o più reati predeterminati bensì sia strumentale ad un progetto tendenzialmente indefinito di episodi criminosi pur se in un arco di tempo relativamente breve.
Tale valutazione ampiamente argomentato; di cui qui si è proposta soltanto una sommaria sintesi, è conforme ai più consolidati principi che riguardano la fattispecie associativa ed è altresì basata su plurime e significative acquisizioni probatorie che la stessa Corte d’appello analizza con dettaglio analitico anche nel contesto della valutazione delle prove afferenti ai due specifici episodi di furto oggetto del processo. In conclusione, tutti gli apprezzamenti che riguardano il reato associativo e la adesione ad esso degli imputati ricorrenti sono immuni da censure.
3.2 Analogamente prive di pregio sono le deduzioni difensive che riguardano la dimostrazione della responsabilità in ordine ai reati di furto di cui ai capi B e C. Anche in tale ambito vengono proposte doglianza sostanzialmente sovrapponibili che possono essere quindi trattate congiuntamente (2.1.3 per G.; 2.2 per V.;
2.3 per N.; 2.4.2 per Ve.).
In particolare per ciò che riguarda il furto commesso in Maiori l’8 giugno 2008 di cui al capo B la pronunzia mette in luce in primo luogo il dato altamente significativo della concomitante presenza degli imputati G., V. e Ve. oltre che di D. e S.; il pagamento quotidiano dei conti in anticipo usando denaro contante; la presenza nella medesima stanza di G. e V.; il noleggio di due auto il cui chilometraggio risultava compatibile con la distanza tra Salerno e Reggio Calabria. In tale altamente significativo contesto indiziario si riscontra l’effrazione del bancomat con le consuete modalità. Si è dunque in presenza di una tipica realizzazione del reato standard che il giudice di merito correttamente connette alla sfera di responsabilità dei soggetti presenti sul luogo, che di quel progetto di criminalità si erano resi indubbiamente protagonisti. Dunque in ordine a tale illecito il giudizio di responsabilità appare immune da censure.
Analogamente è a dirsi per ciò che riguarda il furto commesso presso lo sportello del Monte dei Paschi di Siena di Salerno il 26 luglio 2008. Anche qui il quadro indiziario è copioso: la concomitante presenza di due uomini e di due donne sul luogo; la concomitante presenza di D., S., G., Ve. e N. ospiti del medesimo albergo; il consueto pagamento in anticipo in contanti, la presenza delle due donne nella medesima stanza; l’utilizzo di cinque utenze attivate in continuità numerica e già utilizzate per la commissione di altri analoghi furti; la durata dei contatti telefonici ed i ripetitori agganciati, risultati compatibili con le riprese filmate all’interno dello sportello bancario; il consueto autonoleggio di auto con distanze compatibili.
Con riferimento ad ambedue gli episodi di furto la Corte d’appello rammenta il collegamento con il significativo dato investigativo rappresentato dalle immagini estrapolate dalle riprese video acquisite in prossimità del luogo del furto commesso in altra località e la identificazione dei tre autori del furto tra i quali anche la G.. Si rimarca altresì la significatività ulteriore delle immagini che mostrano la dinamica del furto commesso a Salerno. In conclusione, argomenta la Corte d’appello, si è in presenza di plurimi indizi che si caratterizzano per la loro gravità, che risultano resistenti alle obiezioni interposte e perciò convincenti, precisi e non suscettibili di diversa interpretazione. In particolare per ciò che attiene alle responsabilità individuali la Corte rimarca che la contemporanea presenza in albergo di G., N. e Ve. non è l’unico elemento che induce a ritenere provato il coinvolgimento di costoro del furto commesso a Salerno. I tre in albergo si riuniscono con gli altri due complici che sono in contatto telefonico, tutti rimangono in contatto tra loro durante le fasi esecutive del furto al quale prendono parte due donne la cui sagoma individuata dalle telecamere e la cui fisionomia consente di distinguere la G., che ha in uso una delle utenze telefoniche incriminate.
Quanto al V. risulta di decisivo rilievo la presenza nel medesimo hotel, la condivisione della stanza della G. in occasione di un precedente analogo furto, in un contesto in cui si ripetevano le modalità tipiche dei reati che sono state già sopra sommariamente riferite. Anche qui dunque si mostra il corretto governo delle regole di giudizio in tema di valutazione della prova indiziaria.
3.3. Pure priva di fondamento è la censura mossa da G. sub 2.1.4: infatti, contrariamente a quanto dedotto, la sentenza d’appello spiega bene che le immagini registrate mostrano quattro persone ma i complici erano cinque; e li indica analiticamente.
3.4 Quanto all’ultimo motivo proposto dalla medesima G. (2.1.5) afferente alla determinazione della pena risulta appropriata e pertinente la concludente valutazione del giudice di merito che ritiene le pene inflitte conformi a criteri di equità essendosi in presenza di episodi reiterati con modalità a dir poco allarmanti.
3.5. Le deduzioni di V. (2.2.1) sull’utilizzazione di atti non consentiti sono totalmente prive di specificità e quindi inammissibili; mentre le doglianze sulla mancata concessione di attenuanti generiche trovano puntuale risposta nel richiamo ai molteplici precedenti penali.
3.6 Per ciò che riguarda l’imputata Ve., contrariamente a quanto dedotto (2.4.4: 2.4.5), la mancata concessione delle attenuanti generiche si basa su una diffusa valutazione che pone in luce la reiterazione di gravi condotte anche dopo l’avvio delle indagini, espressione di spiccata inclinazione a delinquere. Infine la determinazione della pena si rapporta correttamente alla ponderazione, cui si è già fatto sopra cenno, afferente alla reiterazione degli illeciti ed alle loro allarmanti modalità.
I ricorsi devono essere in conclusione rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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