T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 2523 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Verificato che risulta depositato in atto l’accordo transattivo intervenuto tra le parti;

Considerato che il difensore della ricorrente ha dichiarato verbalmente in udienza che la sua assistita non ha più interesse al ricorso;

Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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