Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 29-09-2011, n. 35543 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 7/10/2008 il G.U.P. del Tribunale di Torino dichiarava K.L. colpevole del reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e lo condannava alla pena di giustizia.

Si imputava all’imputato di avere in concorso con i fratelli G.A. e G.J.J., fornitori della sostanza stupefacente, acquistato a fine di ulteriore cessione, quantità imprecisata, non modica di cocaina, il cui prezzo corrisposto quanto meno in parte dal K., veniva inviato dal G.A. al fratello in Sudamerica.

Secondo l’impostazione accusatoria, che il G.I.P. riteneva provata alla stregua delle captazioni di una serie di conversazioni telefoniche intercorse tra i due fratelli – in apparenza aventi ad oggetto l’esecuzione di imprecisati lavori edili – dalle quali si evinceva che il G.A. aveva ricevuto dal K. danaro per l’acquisto di una imprecisata, ma consistente partita di droga, e che quest’ultimo, contrariato per il mancato invio dello stupefacente, cui avrebbe dovuto provvedere dal Sudamerica il fratello dell’ A., faceva pressione su costoro, pretendendo di avere diretto contatto anche con J.J., che, a sua volta, sollecitato anche dal fratello, dal quale aveva ricevuto anche il numero del cellulare del K., insisteva affinchè gli venisse inviato ulteriore danaro.

A seguito di gravame dell’imputato la Corte di Appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe riduceva la pena inflitta e confermava nel resto la sentenza di primo grado.

Contro tale decisione ricorre l’imputato, il quale a sostegno della richiesta di annullamento articola due motivi.

Con il primo motivo denuncia la violazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato e alla ritenuta partecipazione dell’imputato. Sostiene in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito la mancata consegna dello stupefacente, mai recuperato dal presunto acquirente, e mai verificatasi sia per la mancanza di somme di danaro sufficienti, sia per la incapacità di colui che doveva procurarla, conformemente agli arresti giurisprudenziali sul punto, relegava la condotta, oggetto di imputazione, nell’ambito di un accordo penalmente irrilevante ai sensi dell’art. 115 c.p.. Quanto alla partecipazione dell’imputato a tale condotta osserva che tutte le conversazioni avevano avuto come interlocutori diretti solo e sempre i fratelli G. e se qualche riferimento all’imputato vi era stato, esso concerneva lavori di edilizia, dei quali si occupava il K.; richiama le dichiarazioni liberatorie rese dall’ A. nel corso del suo interrogatorio al P.M., che il giudice del gravame aveva ritenuto irrilevanti, perchè finalizzate a scagionare se stesso, dimenticando che costui aveva ampiamente ammesso i fatti contestatigli. Con il secondo motivo lamenta la violazione del cit. D.P.R., art. 85, concernente il ritiro della patente di guida, la cui richiesta di revoca non aveva trovato adeguata risposta da parte della corte territoriale.

Osserva il collegio che è fondato il primo motivo, in esso assorbito il secondo.

Ed invero, fermo il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che questo collegio pienamente condivide, secondo il quale ai fini della consumazione del delitto di acquisto e spaccio di sostanze stupefacenti non occorre che la droga sia materialmente consegnata all’acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa (ex multis Cass.Sez. 4, 19/5- 30/9/2009 n.38222 Rv.245293), nel caso in esame i giudici del merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza sul contenuto delle captazioni telefoniche intercorse tra i due fratelli G., da cui era possibile trarre il convincimento che tra costoro e l’imputato si fosse perfezionato un accordo per l’acquisto di una certa partita di cocaina.

Tuttavia il percorso motivazionale seguito per giungere a tale conclusione si ravvisa poco convincente e per certi versi anche – contraddittorio, perchè è limitato ad una esposizione confusa del contenuto delle conversazioni, emergente dal brogliaccio di ascolto, non seguita poi da una valutazione critica di esso, che portasse ad una ricostruzione chiara della vicenda e ad una corretta qualificazione giuridica del fatto reato alla stregua degli argomenti difensivi, proposti nei motivi di appello.

Non si comprende infatti se la corte di merito abbia accreditato l’ipotesi di una offerta di acquisto, non seguita dall’erogazione dell’intero prezzo convenuto, come tale sussumibile semmai nella fattispecie del tentativo, ovvero se abbia ritenuto comunque perfezionato l’accordo, nonostante "la mancata raccolta di una somma idonea alla bisogna".

Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Torino, che nel demandato nuovo giudizio provveda ad eliminare le evidenziate carenze motivazionali, procedendo ad una più precisa ricostruzione della vicenda e ad una corretta qualificazione giuridica del fatto reato da essa emergente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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