Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 29-09-2011, n. 35527

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di S.F. propone ricorso avverso la sentenza del 21 aprile 2009 della Corte d’appello di Napoli con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all’art. 570 c.p..

Si eccepisce la presenza di una violazione della legge penale in quanto il giudice d’appello ha disposto il pagamento in favore della parte civile costituita delle spese di rappresentanza in giudizio, nonostante tale parte non avesse proposto appello e non avesse presentato presenziato al secondo grado di giudizio, ravvisando in tale pronuncia una nullità d’ordine generale di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c).

2. Si lamenta assenza di motivazione nella pronuncia per il richiamo operato per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, omettendo una valutazione degli elementi valorizzati nell’atto di gravame attinenti la colpevolezza dell’imputato, e le implicazioni scriminanti derivanti dalle sue difficili condizioni economiche, nonchè dall’assenza dello stato di bisogno, desumibile dalle agiate condizioni economiche dell’ex coniuge.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato, quanto al profilo di responsabilità, dandosi pienamente atto nella pronuncia impugnata, in maniera esauriente, della regolare attività di lavoro svolta dall’interessato nel periodo di riferimento; in argomento il ricorrente non individua elementi di segno contrario, non lamentando travisamento della prova, ma difetto di motivazione, insussistente ove si consideri l’ampiezza e l’esaustività dei riferimenti di fatto richiamati.

Irrilevante è poi la valutazione dello stato di bisogno essendo del tutto pacifico che da esso si prescinda quando, come nella specie, l’obbligo di pagamento riguardi somme dovute per il mantenimento dei figli minori, versando gli stessi, per la loro fisiologica condizione di dipendenza, nello stato richiamato (Cass. Sez. 6, n. 20636 del 02/05/2007, dep. 25/05/2007, imp. Cerasa, Rv. 236619; Cass. Sez. 6, n. 715 del 01/12/2003, dep. 15/01/2004, imp. Pisano, Rv. 228262) e non possa essere escluso ove anche l’altro coniuge sia in grado di far fronte ai bisogni della prole (Sez. 6, Sentenza n. 8912 del 04/02/2011, dep. 07/03/2011, imp. K, Rv. 249639) circostanza di fatto, per la verità, neppure emergente nella specie dagli atti processuali.

2. Deve invece annullarsi senza rinvio il capo della pronuncia con il quale si è provveduto alla liquidazione delle spese del grado d’appello in favore della parte civile, che risulta non essere stata rappresentata nel corso di quel giudizio e deve ritenersi pertanto frutto di errore materiale, che in questa sede può essere emendato.

A riguardo risulta insussistente l’eccezione di nullità della pronuncia sollevata ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c) che fa riferimento alla diversa ipotesi di omessa citazione della parte privata, che non risulta essersi verificata nel concreto, risultando in senso contrario pronunciata una condanna alle spese in favore di parte processuale che, pur ritualmente citata, non è comparsa nel giudizio di secondo grado, comportamento che rientra nel suo potere dispositivo che, del tutto pacificamente, non assume alcun effetto invalidante del processo svolto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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