Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 29-09-2011, n. 35375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale per i minorenni di Torino giudicava B.F.G. R.A.G. H. S. imputati di concorso nel reato di rapina; in Torino li 02.12.2006, al termine dell’udienza preliminare il GUP dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per immaturità al momento del fatto;

Il PG di Torino ricorre per cassazione, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

1) – il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 31 e 32 e art. 178 c.p.p., lett. c), avendo emesso a carico degli imputati una pronuncia che presuppone l’accertamento di responsabilità senza il loro consenso;

2)-la decisione era da censurare per avere omesso:

– di indicare gli elementi di prova in ordine al fatto contestato;

– di indicare su quali elementi aveva ritenuto la carenza di prova della capacità di intendere e di volere degli imputati, ricavabile invece dalle modalità del fatto e dalle dichiarazioni rese dagli stessi;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La Giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare il principio per il quale il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni può definire il procedimento, pronunciando sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale solo quando il minore abbia espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio all’udienza preliminare; infatti tale tipo di pronuncia presuppone un accertamento della responsabilità penale, normalmente devoluto alla fase dibattimentale, e pertanto è solo l’imputato che può decidere di rinunziare al dibattimento ed alle facoltà difensive ivi esercitagli. (Cass. Pen. Sez. 6^, 26.02.2003 n. 22538).

Tale principio è applicabile al caso di specie atteso che anche la pronuncia di non doversi procedere per immaturità al momento del fatto presuppone l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, in mancanza della quale il Giudice deve valutare l’applicabilità del proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Occorre ricordare che la previsione del necessario consenso dell’imputato alla definizione anticipata del processo nel corso dell’udienza preliminare è stato introdotto dal legislatore del 2001 allo scopo di rendere attuale anche nel giudizio minorile il precetto di cui al novellato art. 111 Cost., comma 5, secondo il quale solo la volontà dell’interessato può autorizzare la deroga al principio generale del contraddicono nella formazione della prova.

La definizione del giudizio nell’udienza preliminare secondo lo schema delineato dal D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 31 e 32, comma 1, risulta dunque equiparata dalla novella ai procedimenti a "prova contratta" previsti nel rito ordinario, nei quali l’utilizzazione anche in danno dell’imputato degli atti assunti al di fuori del dibattimento è resa possibile dall’adesione dell’imputato che, però, deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. (Cass. Pen. Sez. 6^, 19.02.2009 n. 14173).

La decisione impugnata è stata pronunciata nell’udienza preliminare senza che fosse intervenuto il consenso degli imputati, in violazione della norma costituzionale che impone il consenso per l’accesso a riti privi di accertamento secondo le regole della formazione della prova in contraddittorio (Cass. Pen. Sez. 2^, 20.05.2004 n. 26325 – Sez. 2^. 07.12.2007 n. 4134).

La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Gup presso il Tribunale per i minorenni di Torino -in diversa composizione – per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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