Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2012, n. 2328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 13 novembre 1991 M.F. e C. convenivano in giudizio dinanzi al locale tribunale il Comune di Teramo, deducendo che lo stesso aveva realizzato in un’area di loro proprietà di circa mq. 700, in Catasto Terreni a F. 147, P.la n. 163, un parcheggio pubblico previsto nel P.R.G. e chiedendo la condanna dell’ente locale al risarcimento del danno per l’occupazione appropriativa di tale area, da liquidare nel valore venale del bene al momento dell’illecito, aggiornata con la rivalutazione monetaria e ogni altro accessorio.

Nella citazione era anche dedotto che, con Delib. G.M. Teramo 3 maggio 1988, n. 1668, l’ente locale aveva approvato i programmi – generale ed esecutivo – di intervento, ai sensi della L. n. 457 del 1978, per il recupero del patrimonio edilizio, prevedendo l’acquisto delle aree degli eredi M. oggetto di trasformazione in parcheggio, per l’importo di L. 250.000.000, senza però aprire trattative con loro per procedere a detto trasferimento a titolo oneroso.

Poichè la trasformazione dell’area aveva determinato l’acquisizione di essa all’ente locale, gli attori chiedevano che questo fosse condannato al risarcimento del danno per la occupazione acquisitiva illecita dell’area.

Il Comune di Teramo, costituitosi, eccepiva la usucapione dell’area in controversia da esso posseduta sin dal 1969, anno della trasformazione della stessa in parcheggio e in subordine la prescrizione del diritto al risarcimento del danno; deduceva inoltre che il Consiglio comunale di Teramo, con Delib. 14 dicembre 1967, n. 112/6, aveva approvato una transazione con il dante causa degli attori, ing. M.A., che prevedeva l’acquisizione all’ente locale di parte dei terreni di lui in corrispettivo della demolizione degli edifici fatiscenti esistenti sull’intera superficie e del riconoscimento dal comune della edificabilità urbanistica dei circa settecento metri quadrati rimasti in proprietà del M. per la cui acquisizione i suoi eredi avevano agito in giudizio in questa sede.

La transazione venne conclusa con atto per notar Costantini di Teramo del 21 gennaio 1969, nel quale nessun cenno vi era all’area di mq.

700 sopra richiamata, per la quale la G.P.A. aveva comunque negato potesse "concordarsi" tra ente locale e privato la edificabilità di un’area non prevista dagli strumenti urbanistici.

Di tale area di proprietà M., il Comune entrava in possesso per rimuovere i detriti da demolizione del fatiscente fabbricato in essa esistente, trasformando quindi pure tale superficie che non era stata trasferita con l’accordo in parcheggio pubblico.

Erano prodotte Delib. G.M. gennaio 1969 e febbraio 1972, relative alla rimozione dei materiali dall’ area acquisita dei M. e da quella non trasferita all’ente locale oggetto di questa causa, e il provvedimento di approvazione della spesa liquidata "per demolizione fabbricato ex M. in (OMISSIS)", provandosi così che il possesso delle aree da parte del comune convenuto era iniziato nel 1969.

Con sentenza del 5 agosto 2004, il Tribunale di Teramo, dichiarato in dispositivo che la proprietà dell’area già del dante causa degli attori era incontestatamente ormai dell’ente locale, rigettava la domanda di risarcimento del danno, ritenendo non provati i fatti costituenti la causa petendi dell’azione risarcitoria, cioè la trasformazione dell’area in sede di occupazione per pubblica utilità e compensando le spese di causa.

Con l’appello avverso tale pronuncia, gli attori hanno lamentato l’erronea valutazione delle prove dal primo giudice, in ordine alle eccezioni di usucapione e di prescrizione sollevate dal Comune di Teramo, denunciando anche l’omessa pronuncia sulla loro domanda di risarcimento del danno.

Il comune appellato, costituendosi, ha invece chiesto la conferma della sentenza di primo grado correttamente motivata e, secondo il ricorrente principale, non contestato dalle controparti su tale punto, ha anche ripetuto nella comparsa di risposta in appello le eccezioni riconvenzionale di usucapione e quella di prescrizione proposte in primo grado, avendo provato, con la Delib. consiliare 14 dicembre 1967, n. 112/6 e con l’altra del 1969 sopra indicata.

Dal 196 9 quindi, secondo l’ente locale, esso ha provveduto al livellamento dei terreni e alla rimozione di detriti posti sull’intera area delle controparti, anche per la porzione non ceduta, trasformando pure essa in parcheggio, per cui la Corte di merito doveva dichiarare usucapita la proprietà del terreno in contestazione e comunque era prescritto il diritto di controparte al risarcimento.

Nella sentenza non definitiva n. 187 del 2007, la Corte d’appello ha ritenuto che, avendo il tribunale rigettato la riconvenzionale di usucapione per difetto di prova, unico titolo riconosciuto di acquisto della proprietà per l’ente locale era stata l’occupazione appropriativi.

Pertanto, in difetto di impugnazione incidentale sul punto dall’ente locale, doveva ritenersi inammissibile la domanda di usucapione, incompatibile con detto modo di acquisto implicitamente riconosciuto dal tribunale.

La sentenza non definitiva riteneva quindi che il tribunale avesse rigettato la domanda di usucapione e l’eccezione di prescrizione proposte dall’ente locale, il quale avrebbe dovuto quindi impugnare la decisione di primo grado in via incidentale per censurarla su tale punto decisivo, dovendosi considerare preclusa la domanda d’usucapione contenuta nelle conclusioni della comparsa di risposta in appello del Comune di Teramo, che però non aveva proposto appello incidentale.

Tale inammissibilità per mancato gravame doveva estendersi anche al preteso rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria, ribadita solo nella comparsa di risposta di cui sopra in appello dall’ente locale.

Escluso ogni rilievo della usucapione e della prescrizione, processualmente precluse in appello, la sentenza non definitiva condannava genericamente il comune al risarcimento dei danni, riservandosi di liquidarli con la pronuncia definitiva.

Nominato altro c.t.u., all’esito del deposito della relazione dello stesso, era emessa la sentenza definitiva n. 259 del 2010, con la quale l’adita Corte d’appello condannava l’ente locale a pagare a F. e M.C. il valore dell’area controversa al 1969 pari ad Euro 38.970,80, da rivalutare anno per anno, con gli interessi al 4% sulla stessa somma via via rivalutata fino alla pubblicazione della sentenza e quelli legali sul dovuto dalla data della pronuncia al saldo e al rimborso alla controparte delle spese dei due gradi di merito.

Per la cassazione delle due sentenze, definitiva e non definitiva, propone ricorso notificato il 25 agosto 2010 il Comune di Teramo, cui resistono F. e M.C. con controricorso e ricorso incidentale relativo alla omessa liquidazione dei compensi ai c.t.u. nelle spese riconosciute a carico dell’ente locale e a favore dei M., ricorso notificato a mezzo posta il 19 – 20 ottobre 2010.

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono essere riuniti.

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune di Teramo censura, per violazione degli artt. 100, 343 e 346 c.p.c., la decisione non definitiva, che ha rilevato la pretesa acquiescenza dell’ente locale appellato in ordine al rigetto tacito della domanda di usucapione e dell’eccezione di prescrizione, per non avere riproposto tali richieste con appello incidentale.

Ad avviso del ricorrente principale, il rigetto dell’azione risarcitoria era avvenuto per mancata prova dei fatti posti a base di essa e tale statuizione escludeva ogni suo interesse all’impugnazione incidentale, essendo stata respinta ogni domanda degli attori nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., con assorbimento di ogni questione sulle domande ed eccezioni riconvenzionali, che comunque il comune ha ripetuto, nella comparsa di risposta in appello ex art. 343 c.p.c..

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., nella versione previgente applicabile nel presente giudizio già pendente al 30 aprile 1995, in base alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90.

Nel caso le eccezioni di usucapione e di prescrizione riproposte dal Comune di Teramo con la comparsa di risposta in appello, potevano proporsi anche per la prima volta in secondo grado, in applicazione della già vigente versione dell’art. 345 c.p.c..

1.3. In terzo luogo, il ricorso principale lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza non definitiva impugnata che da un canto ha ritenuto l’eccezione di prescrizione inammissibile perchè "contenuta nelle conclusioni della comparsa di risposta" in appello, senza essere "supportata da idoneo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado" e d’altro canto si è domandata perchè il tribunale avesse "omesso di accogliere la domanda di risarcimento dei danni, proposta dagli ex proprietari del bene".

Nella realtà, in primo grado si era negato vi fosse la prova della occupazione acquisitiva dei terreni dei M. a base dell’azione risarcitoria coerentemente respinta; neppure si era affrontata la eccezione di prescrizione sollevata dall’ente locale del diritto stesso, che poteva invece accogliersi anche in appello anche senza gravame incidentale, per essere decorsi cinque anni dalla consumazione dell’illecito intervenuta nel 1969 con la trasformazione irreversibile dei luoghi.

Le richiamate conclusioni della sentenza impugnata nei sensi indicati sono ritenute dal ricorrente contraddittorie e illogiche nel ritenere respinta in primo grado l’eccezione di prescrizione di un diritto che il tribunale ha ritenuto insistente, perchè non provato.

1.4. Il quarto motivo del ricorso principale censura la sentenza non definitiva della Corte di merito, per avere ritenuto sussistenti i presupposti della occupazione appropriativa, pur mancando nel caso una occupazione per causa di pubblica utilità, presupposto indispensabile per dar luogo alla acquisizione.

Mentre la sentenza non definitiva desume come intervenuta la occupazione appropriativa dell’area non ceduta con il contratto del 1969 da alcune frasi della decisione del tribunale, in quella definitiva si afferma che "il comune prese possesso di tutte le aree, compresa quella, controversa, trasformandone di fatto la destinazione a parcheggio pubblico".

Per la mancanza di dichiarazione di pubblica utilità non poteva che negarsi la occupazione appropriativa e a tale titolo condannare il ricorrente al risarcimento del danno.

1.5. Infine il quinto motivo del ricorso principale denuncia la insufficiente motivazione della sentenza definitiva in ordine alla interpretazione data anche da essa della sentenza del Tribunale sul titolo per cui si era fondato l’acquisto della proprietà dell’area a vantaggio del Comune dichiarata in dispositivo dal tribunale.

In realtà il primo giudice aveva negato fosse stata provata dagli attori la data della immissione in possesso dell’ente locale nell’area e quindi l’inizio della usucapione.

La sentenza non definitiva ha desunto da tale riconoscimento dal tribunale della proprietà delle aree in controversia, che l’acquisto dal Comune del suolo M. non poteva che essere avvenuto per occupazione appropriativa da accessione invertita.

Rileva il ricorrente che nessun accertamento vi era stato invece dal Tribunale di Teramo di tale acquisizione per occupazione appropriativa, risultando anzi da tale decisione la mancata prova degli elementi costitutivi di detto titolo di acquisto, non essendosi dimostrati dagli attori "la data di impossessamento del bene da parte dell’ amministrazione comunale, la data di inizio dei lavori ed, infine, la data in cui ebbe a verificarsi la definitiva e radicale trasformazione dell’area stessa" (nel ricorso principale si richiamano tali affermazioni a pag. 3 della pronuncia di primo grado).

Quanto detto esclude la corretta lettura della pronuncia del tribunale da parte della Corte d’appello che, con la sentenza non definitiva del 2007, ha erroneamente ritenuto che l’acquisto dell’area trasformata in parcheggio sia avvenuta per accessione invertita, circostanza espressamente esclusa dalla sentenza appellata.

Risulta dalla sentenza definitiva n. 259/2010 della Corte di merito che, nell’accordo transattivo del 1969 tra ente locale e dante causa dei controricorrenti, non vi era stato cenno alcuno "all’area sulla quale era consentita al privato l’edificazione", e che il Comune di Teramo si era immesso nel possesso della stessa solo per eliminare detriti e livellarla, come aveva fatto per le altre superfici ad esso cedute con l’atto notarile del 1969. 2. Nel controricorso, richiamata la giurisprudenza di legittimità che nega l’applicabilità della prescrizione del diritto al risarcimento del danno prima del riconoscimento normativo dell’istituto dell’occupazione appropriativa di cui alla L. n. 458 del 1988 (si cita Cass. 22407 del 2008), e affermato che il principio contra non valentem agere non currit prescriptio preclude anche la usucapione, si richiamano atti deliberativi del comune di Teramo del 1988 ricognitivi del diritto di proprietà dei M. sulle aree occupate e ostativi al perfezionamento della usucapione o prescrizione, anche se ritenuti dal ricorrente principale meri atti interni, inidonei ad interrompere la prescrizione o la usucapione.

F. e M.C. propongono a loro volta ricorso incidentale di un unico motivo che lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c., perchè la sentenza definitiva dopo avere riconosciuto la sostanziale soccombenza dell’ente locale nella causa di merito, non ha liquidato, nelle spese poste a carico di questo, anche i compensi e i rimborsi al c.t.u. anticipati dai danneggiati.

3.1. Sul piano logico, l’esame del quinto motivo del ricorso principale è preliminare a quello degli altri motivi della impugnazioni, in quanto se risulti che erroneamente la sentenza non definitiva della Corte di appello dell’Aquila ha individuato una statuizione del Tribunale di Teramo affermativa della occupazione appropriativi delle aree M. dal Comune di Teramo e che anzi il primo giudice ha negato essere avvenuto tale modo di acquisto giurisprudenziale, viene meno ogni possibile acquiescenza del Comune appellato all’inesistente giudicato del tribunale di cui ai primi due motivi di ricorso, e sono superate le contraddizioni denunciate nel terzo motivo di ricorso, perdendo rilevanza la questione dedotta con il quarto motivo della mancata di dichiarazione di pubblica utilità ostativa alla qualificazione data secondo la Corte di merito al preteso acquisto dal primo giudice che invece lo aveva ritenuto non provato.

Questa Corte ritiene fondato il quinto motivo del ricorso principale del Comune di Teramo sulle carenze e contraddizioni motivazionali della sentenza non definitiva di appello, nella interpretazione di quella del Tribunale di Teramo in ordine ad un inesistente accertamento da questa dell’avvenuta occupazione appropriativa delle aree M. a favore dell’ente locale, in contrasto con il rigetto della domanda risarcitoria degli stessi M. per la mancata prova degli elementi di fatto costituenti la causa petendi dell’azione fondata su una occupazione a causa di pubblica utilità con trasformazione irreversibile dei suoli occupati, della quale il primo giudice aveva negato vi fosse la prova.

Il quinto motivo di ricorso censura esattamente sul piano logico e giurisdico la ricostruzione operata in appello della sentenza di primo grado, che mai ha affermato l’esistenza della occupazione acquisitiva e della accessione invertita, ritenendo non provate tali vicende costituenti l’illecito a base dell’azione risarcitoria dei M., ritenuta infondata.

Il Tribunale di Teramo aveva anzi espressamente negato vi fossero gli elementi costitutivi della occupazione acquisitiva, negando si fossero provati dagli attori il momento della trasformazione irreversibile dei luoghi, l’impossessamento delle aree da parte dell’ente locale, mancando in atti la stessa Delib. 29 gennaio 1969, che, secondo uno dei consulenti di ufficio, provava l’illecito posto a base della domanda risarcitoria, ritenendo solamente incontestato dalle parti l’avvenuto "trasferimento" delle aree dei M. al Comune di Teramo dichiarata in dispositivo.

4. L’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale nei sensi sopra indicati, comporta la irrilevanza degli altri motivi proposti dal Comune di Teramo e assorbe il ricorso incidentale sulle spese la cui disciplina viene meno, per effetto della cassazione di entrambe le sentenze oggetto della presente impugnazione che viene disposta con rinvio della causa alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, perchè si uniformi ai principi enunciati in questa sede in ordine alla lettura della decisione del Tribunale di Teramo relativa alla vertenza e perchè decida sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quinto motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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