Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-02-2012, n. 2434 Prescrizione e decadenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2151/07 il Tribunale di Nocera Inferiore condannava la Alisud S.r.l. a pagare in favore di S.R. la somma di Euro 166.274,97 oltre accessori di legge a titolo di differenze retributive sul presupposto di un unico ininterrotto rapporto di lavoro subordinato protrattosi dal 1.8.95 al 31.3.03.

Con sentenza depositata il 14.10.09 la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, riduceva il credito della S. ad Euro 33.600,00 sul presupposto non di un unico rapporto inter partes dal 1.8.95 al 31.3.03, bensì di plurimi legittimi rapporti di lavoro a tempo determinato svoltisi, in più riprese, nell’arco di tempo compreso fra il 1. 10.96 e il 31.3.03.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Alisud S.r.l. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la S..

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, dell’art. 2955 c.c., n. 2 e dell’art. 2956 c.c., n. 1 nonchè vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza omesso di dichiarare prescritti i crediti retributivi rivendicati dalla S.: in tal modo i giudici d’appello – si prosegue in ricorso – hanno trascurato il principio (affermato dalle S.U. di questa S.C. con sentenza 16.1.2003 n. 575) per cui, ove tra le stesse parti legittimamente siano succeduti due o più contratti di lavoro a termine, la prescrizione dei crediti retributivi sorti nel corso di ciascun rapporto inizia a decorrere dal giorno della loro maturazione e, per quelli che sorgono alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, restando escluso che possano avere efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c.; nel caso in esame – continua il ricorso – risultano estinti per prescrizione i crediti derivanti dai rapporti anteriori al 1999, essendo stato notificato l’atto introduttivo di lite solo nel 2004; quanto ai mesi lavorati, dalla documentazione prodotta in sede di merito dalla Alisud – conclude la ricorrente – essi risultano in totale 36 e non 48, come invece affermato dalla Corte territoriale.

Il motivo è infondato, non avendo la Alisud coltivato in appello ex art. 346 c.p.c. l’eccezione di prescrizione pur sollevata in primo grado.

Nè tale eccezione può ritenersi implicitamente riproposta nel motivo di gravame con cui la società chiedeva accertarsi l’esistenza di plurimi rapporti lavorativi a termine anzichè un unico rapporto cessato il 31.3.2003.

Infatti, in tanto può ravvisarsi un implicito appello su una determinata questione in quanto essa costituisca il necessario antecedente logico-giuridico della diversa statuizione che sia stata espressamente investita dal gravame (cfr. Cass. 28.6.2010 n. 15411;

Cass. 3.12.08 n. 28739), mentre nel caso in oggetto è esattamente il contrario, nel senso che è la pluralità di autonomi rapporti a termine a costituire antecedente logico-giuridico del decorso della prescrizione come oggi invocato dalla società ricorrente.

Quanto alla doglianza per cui i mesi in totale lavorati dalla S. risulterebbero 36 e non 48, come invece affermato dalla gravata pronuncia, si tratta di censura di merito non pro spettabile innanzi a questa S.C..

2 – Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento dei fatti per avere l’impugnata sentenza riconosciuto il diritto al pagamento di compensi per lavoro straordinario nonostante che tale circostanza fosse stata da escludersi alla stregua della deposizione della teste G.G., pur ritenuta attendibile dai giudici d’appello.

Il motivo si colloca all’esterno del novero di quelli spendibili ex art. 360 c.p.c. perchè sostanzialmente involge un diverso apprezzamento in punto di fatto delle prove acquisite in sede di merito.

Per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi – il vizio di omessa od insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, di un "fatto") decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità solo controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr, ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).

Quanto al dedotto travisamento dei fatti, basti rammentare che esso – ove mai, in ipotesi, esistente – potrebbe astrattamente farsi valere solo in via di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e non mediante ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3^ n. 15702 del 2.7.10 e Cass. Sez. 3^ n. 213 del 9.1.07).

Ove – poi – la doglianza fosse volta a dedurre un sostanziale travisamento della prova, si rivelerebbe infondata perchè detto vizio sussiste soltanto se il contenuto di una determinata prova sia stato veicolato in maniera distorta all’interno della decisione, ovvero solo se il significante (e non il significato) risulti diametralmente opposto a quello riversato nella motivazione e sempre che – cosa non avvenuta nella specie – la prova sia stata integralmente trascritta in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza.

3- Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica laddove l’impugnata sentenza ha ritenuto il diritto della S. al pagamento degli straordinari e ne ha liquidato l’importo equitativamente ex art. 432 c.p.c., malgrado la mancanza di una rigorosa prova del diritto medesimo.

Anche tale censura sostanzialmente invoca una terza lettura, in punto di fatto, delle acquisizioni istruttorie e una nuova loro valutazione, operazioni precluse in questa sede.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 50,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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