Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-05-2011) 29-09-2011, n. 35427 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 21 gennaio 20109 la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da M.C. in relazione alla custodia cautelare dal medesimo subita, nella forma della detenzione in carcere, dal 8.4.1993 all’8.10.1993, riconosceva al medesimo la somma di 63684,00 Euro.

La Corte di appello riferiva che l’accusa che aveva dato causa alla detenzione era quella di concorso in concussione, per avere, nella veste di ambasciatore dell’Italia in Senegal indotto l’imprenditore O.A. a stipulare fittizi contratti di consulenza con società vicine al P.S.I. comportanti l’erogazione di notevoli compensi che mascheravano tangenti al predetto partito politico; che da tale accusa il M. era stato assolto dal Tribunale di Roma del 7.5.2004; che nella condotta dell’istante non erano emersi elementi di colpa ostativi alla chiesta riparazione.

In ordine alla quantificazione dell’indennizzo, la Corte faceva uso del cd. criterio matematico rilevando che tuttavia lo stesso poteva essere aumentato o diminuito, purchè con congrua motivazione;

osservava altresì che sono riparabili solo le conseguenze della detenzione e non quelle attinenti al processo penale in sè. "Tenendo presenti tutti gli elementi del caso concreto – da un lato le sofferenze morali patite dal M. per le gravi accuse ingiustamente rivoltegli, il conseguente gravissimo danno all’immagine in relazione all’incarico ricoperto, anche per la risonanza che la notizia ha avuto sugli organi di stampa, le ripercussioni personali, familiari, fisiche e professionali, il pregiudizio anche economico derivante dalla sospensione dal servizio e, dall’altro, la ritenuta attività di conferma del proposito dell’ O., che appare in qualche modo imprudente e forse anche censurabile sul piano disciplinare, come rilevato dallo stesso Tribunale – si ritiene equo liquidare complessivamente ed in via equitativa la somma di Euro 63684, somma derivante dall’applicazione del criterio matematico aumentata della metà". 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore di fiducia; deduce violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione che nella disposta liquidazione equitativa non ha fornito adeguato e necessario conto della concreta valutazione dei parametri cui pure ha fatto riferimento; l’ordinanza risulta lacunosa laddove, pur dando atto delle sofferenze morali patite dal M. per le gravi accuse ingiustamente rivoltegli, del conseguente gravissimo danno all’immagine in relazione all’alto incarico ricoperto, del pregiudizio anche economico derivante dalla sospensione dal servizio, nonchè delle ripercussioni personali, familiari, fisiche e professionali, si contiene poi ad aumentare della metà la somma calcolata secondo i noti parametri aritmetici, senza dare affatto conto degli effettivi criteri adottati nel valutare danni morali ed economici; in particolare l’ordinanza non ha tenuto conto del ruolo professionale e sociale dell’ambasciatore M. e non ha valutato gli elementi probanti i danni diretti per la carriera professionale del M. che in conseguenza dell’arresto ha interrotto la sua missione in Argentina che avrebbe potuto protrarsi per altri tre anni almeno, nonchè il danno derivante dalla sospensione dal servizio per sei anni, nocumenti chiaramente derivanti dalla mancata corresponsione di una indennità mensile di circa 39 milioni di lire e uno stipendio metropolitano di circa 3 milioni e mezzo mensili.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nel limite di quanto appresso osservato. I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell’indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti con due pronunce rese dalle sezioni unite di questa Corte, la prima delle quali (sentenza n. 1 del 13.1.1995, Ministero Tesoro in proc. Castellani rv. 201035) ha svincolato la liquidazione dall’esclusivo riferimento a parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, stabilendo che si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà; la seconda (sentenza n. 24287 del 9.5.2001, Ministero del Tesoro in proc. Caridi) che ha chiarito le modalità di calcolo del parametro matematico al quale riferire, in uno con quello equitativo, la liquidazione dell’indennizzo, nel senso che esso è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare, di cui all’art. 304, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita. Se dunque questi sono i criteri cui avere riguardo nella determinazione del concreto ammontare dell’indennizzo, risponde anche ad una esigenza fondamentale dell’ordinamento la necessità che nell’esprimere l’ammontare che nel singolo caso si ritiene adeguato il giudice dia conto delle ragioni per le quali sia pervenuto a quella concreta determinazione, con ciò soddisfacendo a quell’onere di motivazione che sempre fa carico all’autorità giudiziaria. In particolare questa Corte ha ripetutamente affermato che "In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, allorquando la somma assegnata a titolo di riparazione si discosta in misura assai rilevante da quella ottenibile in base al parametro rappresentato dal collegamento fra somma massima posta a disposizione del legislatore, durata massima della custodia cautelare e durata dell’ingiusta detenzione patita da colui che sollecita l’indennizzo, il giudice deve spiegare adeguatamente le ragioni in base alle quali ha deciso di liquidare in quella misura l’indennizzo dovuto" (v. tra le altre sez. 4 19.2.1998, Owusu rv. 210354 e sez. 4 15.3.2000, Reichast rv.216483). E’ stato inoltre chiarito che, trattandosi di un provvedimento equitativo, non si esige la specificazione di tutte le voci di danno, nè del "quantum" attribuito al richiedente per ogni tipo di pregiudizio, ma occorre tuttavia, per evitare facili, possibili, arbitri e grossolane disparità di trattamento da caso a caso che la motivazione non si risolva in enunciazioni apodittiche o comunque sostanzialmente generiche. Nel presente caso la determinazione è carente e viziata da illogicità, dal momento che la Corte di appello nell’aumentare, in via equitativa della metà, l’importo derivante dal calcolo aritmetico, ha operato un livellamento dei danni subiti che non consente di apprezzare i criteri in concreto utilizzati e ciò particolarmente con riferimento al danno all’immagine, che la stessa ordinanza definisce "gravissimo" in relazione all’incarico ricoperto anche per la ripercussione che la notizia ha avuto sugli organi di stampa, ma che, ciò nonostante, viene assimilato, nella valutazione, alle alter conseguenze dannose evocate. Inoltre l’ordinanza merita censura nella parte in cui non prende in considerazione gli specifici danni patrimoniali che il ricorrente aveva dedotto anche con la domanda di riparazione, laddove affermava che la detenzione aveva comportato la perdita della indennità di missione e la sospensione dal servizio. Trattandosi di pregiudizi specifici e circostanziati il giudice della riparazione ha l’obbligo di prenderli in considerazione, e di ciò si farà carico il giudice del rinvio ferma restando ovviamente la libertà di determinarsi al riguardo secondo il suo prudente apprezzamento.

2. Deve pertanto essere annullata la ordinanza impugnata con rinvio per nuova valutazione alla Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma.

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