Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-02-2012, n. 2398 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 26 ottobre 2009 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione assunta dal tribunale di Roma, ammetteva al passivo dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta in liquidazione coatta amministrativa il credito di Euro 152.920,44 vantato dal sig. P.P. a titolo di differenze retributive ed il credito di Euro 128.478,83 a titolo di indennità di mancato preavviso; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e con compensazione integrale delle spese del grado.

Avverso la sentenza l’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta in liq. coatta amm. proponeva ricorso per cassazione notificato il 15 gennaio 2010 ed affidato a due motivi.

Resisteva con controricorso il P., che proponeva altresì ricorso incidentale con unico motivo.

Anche il Ministero dell’Economia e della Finanze, intervenuto volontariamente in primo grado, si difendeva con controricorso, svolgendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.

Prima dell’udienza le parti davano atto della conciliazione della lite e chiedevano concordemente la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.

All’udienza del 19 gennaio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale.

Motivi della decisione

La conciliazione tra le parti originarie del processo in corso, attestata dal verbale di conciliazione dinanzi al Tribunale di Roma, cui ha prestato adesione anche il Ministero dell’Economia e della Finanze, determina la cessazione della materia del contendere.

Sulla base della concorde istanza, le spese del giudizio devono essere compensate per intero.

P.Q.M.

– Dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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