Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, sez. Riesame delle misure cautelari, ha confermato in data 18 maggio 2010 l’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina del 27 aprile 2010, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di L.F., indagato per i reati di cui agli artt. 572, 612 bis e 81 cpv. e 609 bis c.p. in danno di T.A.R..
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancata motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe ignorato le allegazioni difensive, in particolare le querele precedenti che l’indagato aveva presentato nei confronti della persona offesa;
2. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla gravità del quadro indiziario, in quanto non sussisterebbero affatto i plurimi ed univoci riscontri;
3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto i riscontri hanno riguardato solo i reati sub a) e b) e non il reato di violenza sessuale;
4. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell’esigenza cautelare della prevenzione speciale, posto che è stata la persona offesa che ha dichiarato che a seguito della denuncia l’indagato non aveva più posto in essere condotte aggressive nei suoi confronti.
Motivi della decisione
1. E’ bene premettere che l’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema di misure cautelari non riguarda la ricostruzione dei fatti, nè le valutazioni, tipiche del giudice di merito, sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, nè la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate: tutti questi accertamenti rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Il giudice di legittimità deve invece verificare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).
2. L’ordinanza oggetto della presente impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale e risponde a tali due requisiti. I giudici del riesame, hanno compiutamente esaminato le dichiarazioni della persona offesa, valutandole intrinsecamente credibili e confermate da elementi di natura esterna i quali sono stati compiutamente elencati ed esaminati (documentazione medica oltre a numerose testimonianze, non solamente "de relato" degli episodi di violenza fisica e psichica subiti dalla T., compiuti anche alla presenza di terze persone). Nè sono necessari riscontri specifici per il reato di violenza sessuale, per il quale, come da giurisprudenza consolidata, è ben possibile che il giudice tragga il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016). I primi tre motivi di ricorso sono pertanto infondati.
3. Anche il quarto motivo di ricorso risulta infondato: il Tribunale del riesame ha espresso le motivazioni che l’hanno indotto ad una prognosi positiva della pericolosità dell’indagato, connesse con la gravità del fatto per la reiterazione degli episodi (durati per circa tre anni) e le modalità di esecuzione, dalle quali deve desumersi una non comune propensione dello stesso a compiere reati della stessa specie, di talchè tali esigenze trovano tutela nella misura cautelare coercitiva adottata, che è stata indispensabile per far cessare il L. dal proseguire nelle gravi condotte in danno della T. e che quindi è stata valutata come l’unica adeguata per il caso di specie.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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