T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-10-2011, n. 8201

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, l’Appuntato Scelto dei CC. R.D.G. ha impugnato (unitamente agli atti ad essi presupposti: e con contestuale richiesta di tutela cautelare) i provvedimenti – notificatigli l’11.5.2011 – con cui gli organi centrali dell’Arma ne hanno rigettato le istanze volte ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata domanda incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – dandone rituale preavviso alle parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, al riguardo

che le infermità di cui è causa sono state riconosciute, dal competente "Comitato di Verifica", come non dipendenti da fatti di servizio;

che non risulta che gli organi di amministrazione attiva fossero (e siano) in possesso di elementi tali da potersi discostare (motivatamente) da una simile valutazione;

che, neppure nel corso del presente giudizio, sono – del resto – stati forniti dei dati concreti: idonei a confutare le conclusioni alle quali è pervenuto quell’autorevole, e qualificato, Consesso.

Ciò posto; e considerato

che, anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, l’interessato è tenuto a fornire almeno un "principio di prova": atto a suffragare la veridicità di quanto da lui sostenuto;

che i giudizi in questione – espressioni di un apprezzamento di natura tecnica: insindacabile, nella predetta sede, se non entro limiti (tradizionalmente) assai ristretti – non presentano certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarli (né, d’altro canto, risultano essere il frutto di evidenti errori di fatto),

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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