T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 25-10-2011, n. 8222 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premettono le ricorrenti che con sentenza della Corte di Appello di Roma, 1° Sezione Civile, n. 1068 del 15.3.2010 -emessa in accoglimento di opposizione proposta da A. srl contro decreto determinativo di indennità di esproprio- l’A. Spa veniva condannata a depositare presso il Ministero dell’Economia e Finanze, Servizio Gestione Depositi, la somma di euro 891.683,84, oltre interessi legali dal 21.12.2002 (data del decreto di esproprio) e spese di lite.

Precisano che tale sentenza è passata in giudicato e che nelle more dell’ottemperanza T. è diventata cessionaria di una quota del credito (Euro 360.000,00) in forza di atto di cessione 21.7.2010, debitamente trasmesso alla debitrice in uno con la comunicazione della cessione, con racc. r.r. 21.7.2010.

Peraltro, non avendo ancora provveduto, A. spa, al deposito della somma suddetta, nonostante le diffide ad essa trasmesse dalle società ricorrenti, queste ultime instano ora davanti a questo TAR, ex artt. 112 e segg. del cod.giust.amm.va, per l’ottemperanza alla sentenza indicata e la conseguenza condanna di A. spa a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi (e detratto quanto eventualmente versato per la medesima causale presso la Cassa Depositi e Prestiti), la somma di euro 891,683,84 oltre interessi legali dal 21.12.2002 (ammontanti, soggiunge la ricorrente, ad euro 182.725,59 fino al 30.4.2011), provvedendo altresì, in ottemperanza della ripetuta sentenza della Corte di appello, al pagamento delle spese di lite e alle spese della C.T.U. espletata davanti al giudice civile.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso, in assenza di precisazioni difensive da parte dell’Amministrazione circa il dovuto adempimento alla sentenza in esecuzione, debba essere accolto, e che per l’effetto A. spa debba essere condannata:

a depositare le indicate somme di cui è debitrice presso il Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed a mettere dette somme a disposizione delle ricorrenti (secondo i rispettivi diritti), entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

ad ottemperare, nello stesso termine, a tutte le altre statuizione della sentenza predetta provvedendo a quant’altro con essa è stato posto a carico di A. spa.

Ritiene inoltre il Collegio di dover avvertire che in caso di persistente inottemperanza, oltre l’indicato termine, da parte di A. spa, provvederà, entro i successivi 30 gg., ad ogni necessario incombente in esecuzione del giudicato, in via sostituiva e con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente, un Commissario ad acta, che viene sin d’ora nominato nella persona del Dott. L.C., Segretario Generale del TAR Lazio.

Da ultimo il Collegio, sussistendo giusti motivi, ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso di cui in epigrafe ed ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato, come da motivazione.

Nomina per l’eventuale esecuzione sostitutiva il Commissario ad acta Dott. L.C., secondo quanto sopra specificato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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