Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 16 ottobre 2008, la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame svolto dalla spa Intesa Sanpaolo contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato a C.P. in data 1 marzo 2004. 2. La Corte territoriale puntualizzava che:
– il Giudice di prime cure, in accoglimento della domanda proposta da C.P. nei confronti della Banca Intesa s.p.a. (poi Intesa Sanpaolo s.p.a.) accertava, sotto vari profili, la illegittimità del licenziamento collettivo adottato dalla Banca, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda per accettazione della risoluzione del rapporto e/o rinuncia all’impugnazione del licenziamento;
– la società proponeva appello lamentando che il giudice di primo grado;
– non aveva preso in considerazione la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore per attivare il Fondo di solidarietà, nè preso conoscenza del D.M. n. 158 del 2000, dell’accordo 5-12-2002 e dell’accordo collettivo aziendale 15-1-2003, i quali avevano predisposto una transazione tipo, che il lavoratore era libero di accettare o meno, e qualificato il trattamento eventualmente accettato come incentivo all’esodo, presupponendo la risoluzione del rapporto;
– non aveva tenuto conto che, altrettanto espressamente, il lavoratore aveva rinunciato al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, ciò implicando l’accettazione del licenziamento;
– aveva ritenuto viziata la procedura di mobilità per l’incompletezza e inidoneità della comunicazione di avvio 19-12- 2002, pur essendo stata gestita la riduzione del personale insieme ai sindacati, come risultava dall’accordo di programma, dall’accordo sindacale 15-1-2003 e dalle successive intese, assumendo che il raggiungimento dell’accordo sindacale aveva reso irrilevante qualsivoglia vizio della procedura; per l’omessa precisazione della ripartizione organizzativa e professionale delle eccedenze di organico, nonostante risultasse dall’accordo di programma che l’esigenza di ridurre i costi interessava tutto il complesso aziendale e non essendovi motivo di limitare le scelte ad un settore, considerata la fungibilità e l’elevata mobilità orizzontale e verticale del personale nonchè l’oggettività del criterio utilizzato (con la scelta dei lavoratori già pensionabili o prossimi alla pensione, i quali avevano oltretutto costi medi maggiori); per l’omessa indicazione delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri, non risultando provato che l’irregolarità aveva influito sull’esercizio dei poteri di controllo attribuiti ai sindacati e, comunque, non essendovi margini di discrezionalità nell’applicare il criterio oggettivo prescelto.
3. La Corte territoriale, a sostegno del decisum, riteneva:
– la richiesta dell’assegno, avente natura di sostegno al reddito, non incompatibile con la volontà di impugnare il licenziamento;
– nella comunicazione di avvio della procedura la società aveva omesso di indicare la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente, violando la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 in relazione alla L. n. 223 del 2001, art. 5, comma 1 e al D.M. n. 158 del 2000, art. 8;
– l’adozione dell’unico ed esaustivo criterio previsto e adottato (in sostanza la scelta di licenziare il personale anziano per ridurre complessivamente i costi d’azienda, senza procedere ad alcuna verifica del numero e dei profili delle eccedenze, illegittimo perchè non permetteva di individuare e controllare il nesso di causalità tra l’esigenza di riduzione e la riorganizzazione, pur essendo tale criterio obbiettivo e privo di rischio di abusi);
– nell’applicazione di tale unico criterio, la società aveva elencato i nominativi, ma non aveva dato conto dell’età, nè di altri dati che, in relazione al criterio scelto, rendessero immediatamente confrontabili le posizioni e trasparente la scelta, come la legge richiede.
4. Per la cassazione di tale sentenza la Intesa Sanpaolo s.p.a. ha proposto ricorso con diciotto motivi. C.P. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
5. Così, in sintesi, i primi sette motivi di ricorso che censurano il capo della sentenza relativo all’intervenuta accettazione dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del dipendente:
– insanabile contraddizione logica della motivazione tra la premessa per cui la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce un presupposto per l’accesso all’assegno straordinario di sostegno del reddito, ex D.M. n. 158 del 2000, e la conclusione cui è pervenuta la Corte d’Appello, secondo cui la richiesta, da parte del dipendente, di fruire di detto assegno non implicherebbe l’accettazione dello scioglimento del rapporto di lavoro (primo motivo);
– insufficiente e contraddittoria motivazione per aver la corte di merito escluso che la volontà di accedere al Fondo abbia comportato acquiescenza al licenziamento, pur riconoscendo nella risoluzione del rapporto un fatto presupposto per l’accesso all’assegno straordinario (secondo motivo);
– erronea e contraddittoria motivazione per aver i giudici del gravame statuito che "il diritto all’indennità di preavviso sorge…a seguito ed in conseguenza del licenziamento, ma disporne non comporta la rinuncia all’impugnazione", essendo evidente che "l’atto di disposizione del preavviso posto in essere senza riserve da parte del lavoratore licenziato nei confronti del datore di lavoro, implica necessariamente e strutturalmente, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, anche la rinuncia da parte del lavoratore a porre nel nulla..il licenziamento che di quello stesso preavviso costituisce il presupposto necessario". Nella fattispecie, poi, l’atto di disposizione del preavviso "non solo implicava necessariamente la rinunzia all’impugnazione del fatto presupposto del suo licenziamento, ma si inquadrava pure in un complessivo accordo tra le parti, nell’ambito del quale costituiva il corrispettivo del suo accesso al trattamento di incentivo all’esodo costituito dall’assegno straordinario" (terzo motivo);
– insufficiente, per aver negato l’incompatibilità tra richiesta dell’assegno con l’impugnazione del licenziamento sul presupposto dell’indispensabilità del beneficio anche per affrontare un eventuale giudizio costoso ad esito incerto, omettendo di considerare ratto e presupposto dell’assegno erogato dal Fondo (quarto motivo);
– insufficiente motivazione, per la riconosciuta natura, dell’assegno de quo, di sostegno al reddito, senza pur rilevarne la conciliabilità con la funzione di incentivazione all’esodo (quinto motivo);
– insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver i Giudice del gravame omesso di considerare la dichiarazione espressa di ricognizione dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro resa, dal dipendente, all’atto di richiedere il predetto assegno straordinario e, comunque, per aver illogicamente equiparato quest’ultimo ai trattamenti pubblici di mobilità e disoccupazione, nonchè al T.F.R., anzichè all’incentivo all’esodo, finendo così per pervenire all’erronea conclusione secondo cui anche nel caso di richiesta dell’assegno straordinario – come per la richiesta delle indennità di mobilità e disoccupazione, nonchè del t.f.r. – non potrebbe presumersi la rinuncia del richiedente all’impugnazione del licenziamento (sesto motivo);
insufficiente e contraddittoria motivazione per aver la corte territoriale omesso di considerare il contenuto delle disposizioni richiamate (L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, D.M. n. 158 del 2000 e accordo 15.1.2003), contraddicendosi con esse (settimo motivo).
6. I predetti motivi, strettamente connessi, risultano fondati e vanno accolti, dovendo respingersi la dedotta eccezione di inammissibilità per mancanza del momento di sintesi giacchè nell’illustrazione del motivo è anteposta proprio la descrizione del fatto controverso e decisivo, id est il momento di sintesi, e la collocazione nell’incipit del motivo non è apprezzabile in termini di inammissibilità. 7. Ciò premesso, osserva il Collegio che, come è stato riaffermato, anche di recente, da questa Corte (v., ex multis, Cass. 20358/2010;
Cass. 17406/2011), il regolamento in esame (D.M. n. 158 del 2000) prevede esplicitamente che il lavoratore, chiedendo i benefici ivi previsti, rinunci al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva. Preavviso e indennità implicano, evidentemente, la risoluzione del rapporto. Del resto, nel decreto in esame sono riscontrabili indici inequivocabili dell’intendimento di correlare alla cessazione del rapporto l’accesso alle specifiche prestazioni ora in esame. Basti considerare, al riguardo, il richiamo agli eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto (art. 10, comma 14), il riferimento "all’ex datore di lavoro" ed a "successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro" (art. 11).
8. Ne deriva che, rinuncia al preavviso e all’indennità sostitutiva sono considerate, dalla normativa in esame, come accettazione dell’anticipata risoluzione del rapporto, il che evidentemente preclude un successivo ripensamento e l’impugnazione del recesso.
9. Del resto, queste disposizioni si inseriscono nel quadro di una normativa che, proprio con la previsione dei suddetti benefici, mira ad eliminare, per quanto possibile, l’eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale e, non a caso, chiama il datore di lavoro a partecipare, finanziariamente, all’erogazione dei trattamenti (v. D.m. cit., art. 6, comma 3).
10. Del resto, risulterebbe anche contraria alla ratio legis un’interpretazione che consentisse l’erogazione del beneficio mantenendo aperta la possibilità di rimettere in discussione, in sede giudiziale, la ormai intervenuta conclusione del rapporto.
11. In tale quadro, in definitiva, in tanto il lavoratore può rinunciare al preavviso (ed alla relativa indennità sostitutiva), in quanto lo stesso sia ormai acquisito al suo patrimonio, per aver egli accettato la risoluzione del rapporto, e tale rinuncia, unitamente alla richiesta di accesso al Fondo, costituisce elemento che integra la fattispecie complessa prevista dalla norma regolamentare, all’interno della quale va collocata l’adesione del lavoratore, con l’effetto che ne consegue normativamente.
12. In base a tali considerazioni va, pertanto, ribadito il principio di diritto elaborato da Cass. 20358/2010 secondo cui "il D.M. 28 aprile 2000, n. 158, istitutivo, presso l’INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, ha previsto l’erogazione, a carico del detto Fondo, di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione (L. n. 662 del 1996, ex art. 2, comma 28), riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo (D.M. n. 158 cit., art. 5), condizionando l’erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzione alla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva per l’anticipata risoluzione del rapporto (D.M. n. 158 cit., art. 10, commi 14, 15 e 16). Ne consegue che, alla stregua di un’interpretazione sistematica ed alla luce della ratio della normativa recata dal citato decreto ministeriale (di contenere al massimo l’eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale), la rinuncia anzidetta è intesa come accettazione dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, determinando essa l’acquiescenza al licenziamento e precludendo, quindi, la sua successiva impugnazione". 13. In definitiva, giova ribadire, sarebbe contraria allo scopo della disposizione de qua un’interpretazione che consentisse l’erogazione del beneficio pur mantenendo aperta la possibilità di rimettere in discussione l’ormai intervenuta conclusione del rapporto.
14. Poichè è pacifico che i lavoratori intimati hanno chiesto di accedere alle prestazioni del Fondo, la decisione della Corte di merito, che ha escluso l’acquiescenza al licenziamento, non è conforme a diritto, perchè non ha considerato l’effetto legale che le norme esaminate riconnettono a tale accesso.
15. In tali sensi vanno, quindi, accolti i predetti motivi, restando assorbito l’esame di tutti gli altri imperniati sui vizi, rilevati dalla Corte di merito, concernenti la comunicazione di apertura della procedura di licenziamento (motivi dall’ottavo al tredicesimo), il carattere discriminatorio dell’unico criterio di scelta adottato (motivi dal quattordicesimo al sedicesimo) ed, infine, la comunicazione di chiusura della procedura in ordine alle specifiche modalità di applicazione attuate (motivi diciassettesimo e diciottesimo).
16. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, risultando non contestato che i dipendenti hanno chiesto l’accesso al Fondo di solidarietà (aderendo all’accordo del 15 gennaio 2003 e rinunciando al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva) ed hanno avanzato domanda di assegno straordinario, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda dei lavoratori.
17. Infine, considerata la novità e complessità delle questioni, risolte soltanto recentemente da questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi sette motivi del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.P..
Spese compensate dell’intero giudizio tra tutte le parti.
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