Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 30-09-2011, n. 35601 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava, quanto alla affermazione di responsabilità penale e alla determinazione della pena, la sentenza in data 19 marzo 2008 del Tribunale di Trieste, appellata, tra l’altro, da T.E., condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 378 cod. pen., per avere aiutato A.F. a eludere le investigazioni dell’autorità di p.g. affermando, contrariamente al vero, di avere acquistato il quantitativo di hashish sequestratogli il 3 giugno 2005, pari a gr. 8,3, da un autista turco non meglio identificato, mentre tale quantitativo gli era stato in realtà ceduto dall’ A. (in Trieste, il 3 giugno 2005).

2. Osservava la Corte di appello che il T., dopo avere avuto un contatto telefonico con A.F., era stato notato recarsi a un appuntamento con quest’ultimo e ricevere un involucro, contro scambio di banconote, dirigendosi verso la propria auto della quale si metteva alla guida. Il rinvenimento nel veicolo di un involucro contenente hashish nascosto sotto il coprisedile anteriore doveva dunque collegarsi allo scambio osservato dalla p.g.; sicchè le diverse dichiarazioni del T., circa la provenienza della sostanza da un camionista nazionalità turca che gliela aveva ceduta il giorno prima costituivano obiettive intralcio alle indagini a carico dell’ A..

3. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto personalmente sottoscritto, con il quale denuncia la violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. osservando che sia le circostanze del fatto sia la quantità di stupefacente trovata in suo possesso imponevano che egli venisse sentito nella qualità di indagato, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese nella qualità di persona informata sui fatti e quindi senza alcuna garanzia difensiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare infondato.

2. Dalla sentenza impugnata emerge che il T. era un cessionario di strada di uno spacciatore, e che la sostanza ricevuta, gr. 8 circa di hashish, data la tipologia e la quantità di essa, era del tutto compatibile con la sua qualità di consumatore, che del resto egli aveva subito affermato in sede di dichiarazioni alla p.g.

Correttamente, dunque, i giudici di merito, cui compete questa valutazione, hanno ritenuto che a carico dell’imputato non emergessero, nel momento in cui egli venne sentito, alcun indizio di reità in relazione alla detenzione dello stupefacente (v. Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea).

3. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *