Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-10-2011, n. 5717 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo, il Consorzio ricorrente, che opera nel settore del trattamento dei rifiuti, ha impugnato il bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, per un periodo di 12 mesi, del servizio di valorizzazione e trasporto del multimateriale prodotto dalla città di Roma.

Il bando prevedeva la suddivisione del totale dei rifiuti posto a gara in sei lotti equivalenti di 7.000 t. ciascuno, con la possibilità di incrementare o diminuire il quantitativo affidato fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, con la previsione che l’aggiudicatario di ciascun lotto doveva provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei rifiuti presso l’impianto di valorizzazione.

Il Tar ha accolto il gravame sul presupposto che, pur trattandosi di un servizio a domanda, non poteva configurarsi l’equivalenza dei sei lotti, in quanto la clausola del bando lasciava alla stazione appaltante la possibilità di conferire rifiuti ad uno dei punti di raccolta dei rifiuti, impedendo, così, ai partecipanti, di formulare un’offerta consapevole.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’AMA spa, che ha sostenuto i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 163/06, difetto di istruttoria, travisamento in fatto e diritto, erroneità ed incongruità della motivazione, omessa pronuncia ed illogicità, in quanto le prescrizioni del bando sarebbero preordinate a rendere più efficiente la raccolta differenziata dei rifiuti e, nella fattispecie, il mancato collegamento dei due impianti di conferimento dei rifiuti con i vari lotti previsti dalla gara di appalto, non costituirebbe violazione delle specifiche tecniche di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 163/06, ma una mera modalità di esecuzione del contratto, disciplinata dall’art. 69 del medesimo D.Lgs.

Il consorzio controinteressato, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.

Motivi della decisione

L’appello deve ritenersi infondato.

Il bando di gara, avente ad oggetto il servizio di valorizzazione e trasporto di un quantitativo totale di 42.000 t., suddiviso in sei lotti equivalenti, stabilisce che la stazione appaltante individua due impianti di prelievo, uno ubicato in via Rocca Cencia 301 e l’altro in Pomezia, via Laurentina Km 24,500, senza precisare in quale degli stessi gli aggiudicatari dei vari lotti devono operare il prelievo.

Al riguardo, l’appellante sostiene che, trattandosi di un servizio a domanda, connotato da aspetti di variabilità, sarebbe impossibile predeterminare, a monte, il quantitativo oggetto di conferimento e il luogo di messa in riserva da cui prelevare i rifiuti.

Tali affermazioni appaiono non provate e prive di riferimenti oggettivi, essendoci già una indicazione dell’ammontare dei rifiuti, pur entro un arco di variabilità di un quinto in aumento o in diminuzione, il che rende programmabile anche il loro conferimento ad una o all’altra delle due discariche.

Del resto, la natura del servizio " a domanda", non può arrivare ad escludere nè la possibilità di determinare le specifiche tecniche del servizio, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n.165/06, nè la possibilità di permettere al concorrente di attuare un’offerta consapevole; pertanto, non può farsi rientrare nelle mere modalità di esecuzione del contratto la mancata specificazione dei siti di raccolta, tra loro distanti, atteso che tale previsione altera le modalità dell’offerta.

Ciò posto, correttamente il primo giudice ha censurato l’illegittimità della mancata indicazione, nel bando, dell’impianto di prelievo, perché ciò modifica il costo della prestazione.

L’appello, pertanto, deve essere respinto, perché infondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Pone le spese del giudizio, per complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00), a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *