Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso in appello in esame il sig. F. B. ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale erano stati accolti i ricorsi riuniti oggetto del giudizio e la richiesta di risarcimento danni, nei limiti di cui in motivazione.
Con atto depositato il 22.9.2011 si è costituito in giudizio il Comune di Pisa, che ha eccepito la irricevibilità, la inammissibilità e la improponibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto la infondatezza.
Con atti depositati il 23.9.2011 si sono costituiti in giudizio ed hanno proposto appello incidentale il sig. T. Z. ed il sig. H. R. T., che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e degli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti presentati in primo grado ed in appello, nonché la condanna delle controparti al risarcimento dei danni dagli stessi subiti, oltre ad interessi ed accessori dalla sentenza di primo grado fino al soddisfo.
Con nota depositata in giudizio il 27.9.2011 parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello; i legali delle controparti hanno accettato la rinuncia con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
Alla udienza in camera di consiglio del 27.9.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione
1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, il sig. F. B. ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. Toscana – Firenze, Sezione II, n. 00964/2011, di accoglimento dei ricorsi riuniti oggetto del giudizio e della richiesta di risarcimento danni, nei limiti di cui in motivazione; i sigg. ri T. Z. e H. R. T., nel costituirsi, hanno proposto appello incidentale.
2.- Con nota depositata in giudizio il 27.9.2011, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello; i legali delle controparti hanno accettato la rinuncia, con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
3.- Il Collegio considera preliminarmente che la estinzione del ricorso per rinuncia trova supporto processuale, ex art. 84, III c., del c.p.a., nel deposito di atto di rinuncia dell’appellante previa notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e loro mancata opposizione.
Nel caso che occupa agli atti non vi è la prova della previa notifica dell’atto di rinuncia alle controparti ovvero di dichiarazioni di accettazione sottoscritte dagli stessi o dagli avvocati muniti di mandato speciale al riguardo.
In tal caso il suddetto atto di parte deve ritenersi idoneo a qualificare, ex art. 84, IV c., del c.p.a. (e tenuto conto delle dichiarazioni formulate in udienza dai legali delle parti) solo una situazione soggettiva di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
4.- L’appello deve essere conclusivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.- La complessità delle questioni oggetto del giudizio, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono, tenuto conto della concordia di tutte le parti al riguardo, ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello in esame.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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