Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-02-2012, n. 2481 Evizione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 17 giugno 2000 il sig. C.F. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la s.a.s.

Automoto Marco e la signora V.G. perchè, sul presupposto di aver acquistato presso l’autosalone gestito dalla predetta società un’autovettura targata (OMISSIS) risultata provento di reato, venisse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per la subita evizione del bene comprato con la conseguente condanna della menzionata società al risarcimento dei danni in misura corrispondente al prezzo pagato, richiesta che veniva estesa anche alla indicata V., quale socia accomandante delle stessa società, facendosi valere a suo carico la responsabilità illimitata per i debiti sociali ai sensi dell’art. 2320 c.c., per essersi ella ingerita nella gestione ed aver trattato l’affare di compravendita. Nella costituzione di entrambe le convenute, il Tribunale adito, con sentenza del 5 dicembre 2003, respingeva la domanda di evizione nonchè quella di condanna nei riguardi della V..

A seguito di rituale appello interposto dal C.T., la Corte di appello di Torino, nella resistenza di ambedue gli appellati, con sentenza n. 389 del 2005 (depositata il 10 marzo 2005), in riforma della gravata sentenza, dichiarava la risoluzione per evizione del suddetto contratto e, per l’effetto, dichiarava tenuti e condannava in solido gli appellati al risarcimento dei danni subiti dall’appellante, liquidati in Euro 17.387,77, oltre rivalutazione dal 5 luglio 1999 ed interessi sul capitale rivalutato, condannando, altresì, i medesimi appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale rilevava che la s.a.s. Automoto Marco aveva rivestito, nella conclusione del contratto, il ruolo di mandataria senza rappresentanza con la configurabilità della sussistenza della sua legittimazione passiva rispetto all’esercitata azione di evizione, da ritenersi fondata in virtù delle risultanze processuali, così come era da rilevarsi la solidale responsabilità della V. per effetto della sua qualità di soda accomandataria e ricorrendo, quindi, le condizioni di applicabilità dell’art. 2320 c.c..

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, i sigg. C.M. e V.G., già rispettivamente socio amministratore legale rappresentante e socia accomandante della disciolta Automoto Marco s.a.s., in liquidazione. L’intimato C.F. non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1483 c.c., in relazione agli artt. 1479, 1705 e 2320 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio ( art. 360 c.p.c., n. 5), avuto riguardo al passaggio della sentenza in cui era stata rinvenuta la prova dell’altruità della cosa, agli effetti della risoluzione ex art. 1479 c.c. e della sopraggiunta evizione totale del compratore, nel verbale di sequestro penale dell’autovettura oggetto della compravendita per cui era stata instaurata la controversia.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato, "ad abundantiam", la violazione e falsa applicazione dell’art. 2320 c.c., dovendosi escludere che, nella fattispecie, essa V. avesse svolto un’ingerenza tale da giustificare la configurabilità della sua responsabilità. 3. Il ricorso, in ordine al quale il difensore dei ricorrenti ha depositato la dichiarazione di persistenza dell’interesse (sottoscritta dal ricorrente C.M.A. e dal medesimo autenticata) alla sua trattazione ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26, è inammissibile.

Rileva il collegio che il ricorso, per quanto emergente dagli atti inseriti sia nel fascicolo di parte che in quello d’ufficio, non risulta notificato ad alcun destinatario (senza che si sia verificata alcuna forma di sanatoria in difetto di costituzione dell’intimato).

Infatti, dalle relate stilate dal competente Ufficiale giudiziario emerge che il ricorso – per il quale era stata richiesta la notificazione sia presso il domicilio eletto dai difensori del C. nel giudizio di secondo grado sia presso la residenza della parte personalmente, non è stato ritualmente notificato ad alcuno, poichè, con riferimento alla prima notificazione, è attestato che il domiciliatario era risultato assente senza che si sia provveduto alla notificazione secondo una delle modalità di cui all’art. 139 c.p.c. o provvedendosi all’assolvimento degli oneri di cui all’art. 140 c.p.c., mentre, con riferimento alla seconda, dalla relata si evince che non era stato possibile procedere alla consegna del plico perchè il destinatario risultava trasferito altrove da tempo come da informazioni assunte "in loco". Anzi, dalle complessive risultanze delle relate, sembrerebbe scaturire che non sia stato possibile eseguire nemmeno la prima notificazione per accertato trasferimento altrove del domiciliatario, poichè, nel mentre, per un verso, risulta attestata l’assenza del medesimo domiciliatario, poi l’organo notificatore attesta che, anzi, non si è potuto procedere alla notificazione per avvenuto trasferimento del destinatario per come desunto dalla informazioni assunte sul posto. In ogni caso, non vi è prova agli atti di alcuna rituale notificazione nè presso il domiciliatario nè presso la parte personalmente, circostanza questa che si evince dalla stessa nota di deposito degli atti da parte del difensore dei ricorrenti, dalla quale si desume che il ricorso era stato presentato per la notifica il 19 aprile 2006, senza che, però, di esso si attesti la data effettiva dell’intervenuta notificazione.

Del resto la giurisprudenza di questa Corte (cfr, da ultimo, Cass. n. 19477 del 2007 e Cass. n. 14309 del 2009) è costante nell’affermare che, nell’ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, qualora l’impugnazione sia notificata, ai sensi della seconda parte dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il difensore costituito in primo grado e la notifica non si perfezioni per intervenuto trasferimento del destinatario dell’atto, l’impugnante ha l’onere di ripetere la notifica nel nuovo domicilio del medesimo difensore, ricercandolo presso l’albo professionale; qualora il nuovo domicilio non sia accertabile, si configura una situazione del tutto analoga all’irreperibilità, ovvero al caso in cui manchi la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, per cui si applica il criterio, ulteriormente sussidiario, previsto dall’art. 330 c.p.c., comma 3 che dispone la notifica alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 137 e ss. c.p.c., precisandosi che l’adempimento delle formalità della notifica deve, comunque, avvenire entro la scadenza del termine perentorio fissato per l’impugnazione, restando a carico della parte impugnante il rischio che le nuove modalità di notifica non consentano di rispettare detto termine.

4. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni (non emergendo che si sia provveduto tempestivamente ad alcuna rituale notificazione della proposta impugnazione), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza doversi far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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