Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sussistendo i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
L’odierno appellante ha presentato istanza per il rinnovo e conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, respinta dalla Questura di Modena a motivo della mancata autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.
Proposto ricorso avverso tale atto, con sentenza n. 158/2011 il Tar ha reputato infondate le censure relative alla violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. 241/1990 e 24 del d.lgs. 286/1998.
Il signor M. ha impugnato quindi la sentenza in appello, reiterando le censure già dedotte in primo grado, chiedendone in via cautelare la sospensione.
Prima della relativa camera di consiglio, l’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dandone rituale e tempestiva notificazione alla controparte che non si è opposta a tale esito.
L’art. 84 c.p.a. prevede, al riguardo, che "la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza o documentata nel relativo verbale".
Ai sensi dell’art. 84 del Codice sul processo amministrativo, il Collegio prende atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.