Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 30-09-2011, n. 35612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Chiamato a rispondere del reato ex art 570 cpv. c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie D.A. e alla figlia minore M., e del reato ex art. 612 cpv. c.p. in danno della moglie, G.M. fu ritenuto responsabile dei reati ascritti dal Tribunale di Roma e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 210,00 di multa.

Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 23.02.2011, confermava la pronuncia di primo grado.

Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la responsabilità per il reato ex art. 570 c.p. sull’assunto della dimostrata capacità economica del G., affermata in contrasto con le dichiarazioni della stessa persona offesa, e la responsabilità per il reato ex art. 612 c.p. in base a una acritica presunzione di attendibilità delle predette dichiarazioni.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte d’Appello, invero, al di là di imprecisioni sulla condizione lavorativa del prevenuto, ha valorizzato la circostanza che, anche dopo aver iniziato una nuova attività di lavoro, egli si è limitato a corrispondere alla moglie solo la somma di Euro 250,00 al mese, e ha correttamente rilevato che l’incapacità economica dell’obbligato non può desumersi dalla mera omissione della corresponsione dei dovuti mezzi di sussistenza agli aventi diritto, in tal modo conformandosi ai principi interpretativi, reiteratamente affermati da questa Corte, in ordine alla rilevanza, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, della condizione di impossibilità economica dell’obbligato, che deve consistere in una situazione del tutto incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto (v., fra le altre, Cass. sent. 41362 del 2010), e la cui prova, incombente sull’obbligato medesimo (v., fra le altre, Cass. sent. 2736 del 2009), non può ritenersi soddisfatta con la mera documentazione dello stato formale di disoccupato (v., fra le altre, Cass. sent. 10085 del 2005).

A tale stato può senz’altro assimilarsi, ai fini di cui in causa, la circostanza (invocata in particolare nel ricorso) di aver semplicemente perso un determinato lavoro, tanto più in assenza di indicazioni sulle cause di tale perdita.

Quanto al reato ex cpv. art. 612 c.p., le deduzioni di ricorso si appuntano sulla pretesa, giuridicamente infondata, che le dichiarazioni della persona offesa abbisognassero di elementi di riscontro.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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