Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I ricorrenti agiscono per ottenere l’adempimento dell’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi al giudicato formatosi sul decreto decisorio 30 giugno 2008 n.443/08, inter partes, della Corte d’Appello di Messina di condanna al pagamento della somma di euro 2,000,00 (duemila) oltre interessi legali, in favore di ciascuno di loro, a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo e alle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero.
Tanto premesso, l’azione esperita va accolta, rivelandosi il ricorso ammissibile e fondato.
Ne sono dimostrati i presupposti procedimentali di cui all’art.37 della legge n.1034/71, ossia il passaggio in giudicato della pronuncia della Corte d’Appello (come da certificazione di mancata proposizione di impugnativa apposta a tergo del decreto) e la previa notifica della diffida ad adempiere.
La pretesa è inoltre fondata, dal momento che il giudicato determinato dal decreto decisorio comporta l’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi alla pronuncia adottando le determinazioni volte a soddisfare il diritto patrimoniale statuito e al riguardo l’Amministrazione non ha provveduto nemmeno dopo la notifica dell’atto di diffida,
Va quindi dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi al giudicato, adottando i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, disponendosi, sin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa tenendo conto della semplicità e serialità della controversia., come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e per l’effetto:
ordina al Ministero della Giustizia di dare completo adempimento all’obbligo derivante dal decreto della Corte d’Appello di Messina in epigrafe indicato entro sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.;
nomina Commissario ad acta, nel caso di inottemperanza oltre il predetto termine, il Ragioniere Generale dello Stato o funzionario dal medesimo delegato, affinchè provveda in via sostitutiva a dare esecuzione al predetto decreto nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 200,00 (duecento) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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