Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Nell’ambito del procedimento penale a carico di:
L.L., il GIP presso il Tribunale di Prato, in data 20.07.07, emetteva il decreto di sequestro conservativo di somme per l’importo di Euro 444.860,26 in danno del ricorrente a garanzia del pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.
Il L. proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Prato, con ordinanza del 07.10.2010, respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro impugnato.
Ricorre per cassazione l’indagato, deducendo:
1 MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).
1) – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della decisione per insussistenza delle esigenze cautelari, atteso che esso L. è titolare di un ingente patrimonio, per come emerge dagli atti del medesimo procedimento, essendogli stati sequestrati beni per svariati milioni di Euro; mancherebbe inoltre ogni motivazione in ordine al pericolo di dispersione del patrimonio, necessaria in tema di sequestro conservativo;
2) con il secondo motivo il ricorrente censura l’ordinanza per avere omesso di considerare che mancherebbe anche il credito da garantire;
– invero le spese per la custodia cautelare non possono ammontare all’ingente somma sequestrata, atteso che la custodia in carcere è durata solo un mese;
– le spese processuali non sono dovute perchè il ricorrente ha "patteggiato" e la sentenza del Gup non reca la condanna al pagamento delle spese processuali;
-al riguardo avrebbe errato il Tribunale per il riesame nel ritenere che tale sentenza sarebbe stata validamente "corretta" aggiungendo la condanna alle spese processuali, atteso che tale modifica realizzata mediante la correzione degli errori materiali, sarebbe nulla ed inefficace perchè disposta con procedura "de plano";
– in ogni caso, la somma indicata per le spese processuali non sarebbe certa nè determinata atteso che all’imputato non è stato mai comunicato il decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato, in violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168;
– infine, il sequestro conservativo sarebbe nullo perchè notificato all’imputato dopo che la sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. era divenuta irrevocabile e, quindi, in violazione del limite temporale previsto dall’art. 316 c.p.p. che, confina l’adottabilità del provvedimento nell’ambito del processo di merito.
CHIEDE l’annullamento del provvedimento di sequestro.
Motivi della decisione
Il ricorso è solo in parte fondato.
Il sequestro conservativo è stato correttamente richiesto per garantire allo stato la soddisfazione dei crediti nascenti dal processo (Cass. pen. Sez. 3^, 11.06.2004 n. 38710);
ed anche correttamente richiesto per quanto riguarda il titolo del credito atteso che:
– per un verso, la mancata notifica dei decreti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato non è preclusiva della loro efficacia, essendo la notifica finalizzata solo all’eventuale impugnazione e la mancanza della stessa non impedisce la richiesta di sequestro conservativo , esperibile anche quando il credito non sia ancora liquido ed esigibile per mancato perfezionamento del procedimento (Cass. Pen. Sez. 1^, 08.02.1993);
– per altro verso, la procedura di correzione di errore materiale, ancorchè esperita "de plano" ha comportato una nullità di ordine generale, ex art. 178 c.p.p. (Cass. pen. Sez. 3^, 03.12.2008 n. 1460) cui si è posto rimedio mediante la notifica del decreto di correzione , effettuata in data 21.04.2010 (vedi in atti), a fronte della quale non risulta essere stata formulata impugnazione, tanto che la cancelleria ha apposto sul provvedimento l’annotazione inoppugnabilità alla data del 10.05.2010.
Il ricorrente, per altro, deduce l’abnormità del decreto di correzione di errore materiale ma il motivo non coglie nel segno, posto che il provvedimento rientrava tra i poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e posto che la violazione di legge non è, di per sè, causa di abnormità, che si verifica solo quando il provvedimento risulti avulso dal sistema e determini la stasi del procedimento. Cassazione penale, sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957.
Il Tribunale ha pertanto correttamente ritenuto sussistente il requisito del credito da garantire necessario per la richiesta ed applicazione del decreto conservativo, nè vi ostava la disciplina dell’art. 316 c.p.p. atteso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il sequestro è stato chiesto tempestivamente ed emesso in data 20.07.2077 allorchè il processo era ancora in corso, (la sentenza di applicazione pena è del 16.10.07), a nulla rilevando la data di notifica del provvedimento, dovendosi avere riguardo per la validità solo alla data del deposito dell’atto in cancelleria, (Cass Pen. Sez., 2- 11.04.1996 n. 1616).
Il provvedimento impugnato risulta pertanto incensurabile quanto al presupposto dell’esistenza del credito dell’erario ma non altrettanto può dirsi per il secondo presupposto del sequestro conservativo, rappresentato dal "periculum in mora" che ricorre quando esiste una fondata ragione che lasci desumere la mancanza o la dispersione delle garanzie del credito (Cassazione penale, sez. 2^, 19 febbraio 2008, n. 11740) ed è agevole osservare che al riguardo il Tribunale ha omesso totalmente ogni motivazione, incorrendo nella relativa violazione di legge , rilevabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con conseguente annullamento dell’ordinanza sotto tale profilo.
Gli atti vanno perciò trasmessi al Tribunale di Prato, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa motivazione sul pericolo di dispersione del patrimonio con rinvio al tribunale di Prato per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.
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