Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2012, n. 2559 Opposizione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 14-1-2006 il Giudice di pace di Sassari ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 1.887.887 proposta da P.P. nei confronti della ditta Ingrosso Alimentari Dolciumi di Lai Maria Vincenza.

Il Giudice di pace ha ritenuto che l’opposto non ha fornito la prova dell’eccepito adempimento, sul rilievo che egli non aveva azionato la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c., dopo il disconoscimento da parte della Ditta Ingrosso Alimentari Dolciumi della firma per quietanza apposta sulle fatture azionate con il decreto ingiuntivo; che le risultanze delle prove testimoniali avevano confermato che solo L.M.V. era autorizzata a ricevere pagamenti; che gli importi degli assegni prodotti dal P. non corrispondevano a quelli portati dalle fatture e che mancava la prova della relazione fra gli assegni e le fatture stesse.

P.P. prone ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. La ditta Ingrosso Alimentari Dolciumi di Lai Maria Vincenza non presenta difese.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. e omessa e contraddittoria i motivazione in relazione alla dedotta circostanza che anche altri soggetti, oltre L.M.V., ricevevano i pagamenti per conto della ditta opposta.

Sostiene il ricorrente egli non era tenuto ad azionare la procedura di verificazione, in quanto il disconoscimento della sottoscrizione era stato operato da un soggetto che non appariva l’autore della sottoscrizione stessa, e difetto di motivazione in relazione alla circostanza che il Pa. era preposto sostanzialmente ai rapporti commerciali esterni per conto della Ditta Lai.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La sentenza si fonda su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna dotata di propria autonomia.

Il giudice di merito ha ritenuto che l’opponente non ha fornito la prova del dedotto adempimento, sul rilievo che la firma apposta sulle fatture era stata disconosciuta e non poteva valere come quietanza, che era stata raggiunta la prova che solo L.V. era abilitata a ricevere i pagamenti per conto della ditta, che non vi era corrispondenza fra gli importi degli assegni prodotti quale prova del pagamento e le somme indicate nelle fatture azionate; che mancava la prova della relazione fra gli assegni e le fatture stesse.

3. Giusta insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione anche di una di una sola di esse, rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, essendo divenute definitive le autonome ragioni non impugnate.

4. Nella specie il ricorrente non ha impugnato tutte le ragioni che sostengono il rigetto dell’opposizione, per cui l’eventuale accoglimento della ratio impugnata non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.

5. Inoltre, se la sottoscrizione della quietanza non è riferibile al titolare della ditta individuale, come deduce il ricorrente, la quietanza non vale comunque come prova del pagamento, in mancanza anche della prova che i dipendenti della ditta avevano il potere di quietanzare. Tale prova non è stata fornita, secondo l’accertamento del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità in quanto sorretto da adeguata motivazione, non impugnata dal ricorrente per omissione e contraddittorietà intrinseca, ma solo per il contrasto con il contenuto di una diversa sentenza, non definitiva, fra le stesse parti, emessa a conclusione di in un procedimento caratterizzato da un diverso sviluppo processuale, in cui la firma apposta come quietanza alle fatture azionate non è stata disconosciuta dalla Ditta Lai.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione per l’assenza di difese della Ditta Lai.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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