Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 20/2/2009 il Tribunale di Chieti respingeva l’opposizione, qualificata agli atti esecutivi, con la quale la sig. M.F. lamentava la nullità del precetto notificatole il 23/10/2007 in quanto sottoscritto da difensore privo di mandato, osservando essere stata la procura in effetti rilasciata dal sig. L.C., in atto diverso da quello indicato nel precetto (copia notificata della citazione anzichè nella comparsa di risposta), e trattarsi di mera, irrilevante "anomalia".
Avverso la suindicata pronunzia la M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso il L..
L’altro intimato sig. G.D. non ha svolto i attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 83, 125 e 480 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
nonchè "vizio di motivazione su punto decisivo della controversia denunciato dalla parte e non rilevato dal giudice in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5c".
Lamenta risultare "per tabulas che nell’atto di precetto opposto, notificato dall’arch. L.C. in data 23.10.2007, non v’è alcuna procura a favore del difensore, nè a margine, nè in calce allo stesso", e che il giudice ha ritenuto valida la procura rilasciata in atto (citazione della M.) "non … formalmente prodotto dalla parte resistente e comunque non esibito nei modi e nelle forme di legge", invero "avulso dal fascicolo d’ufficio e senza il visto del Cancelliere nell’indice di quello di parte".
Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 31, 282 e 474 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che il giudice abbia ritenuto la immediata esecutorietà del capo concernente la condanna alle spese di lite, pur essendo stato interposto gravame.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che i motivi recano quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;
Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr.
Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive.
Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., alla "comparsa in data 29.2.2008", al "verbale di causa", all’"ordinanza 4.12.2007", all’"interposto appello", alla "copia notificata dell’atto di citazione della M. al L.", e in particolare all’"atto di precetto opposto" limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369, 2 co. n. 4, epe, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a parte il rilievo che esso sembra evocare piuttosto vizio di violazione di norme di diritto nonchè error in procedendo (quest’ultimo invero inconfigurabile allorquando ci si dolga dell’erronea o mancata disamina di uno o più atti processuali), va per altro verso osservato come nell’impugnata sentenza, nel darsi atto che in effetti la "procura … risulti da atto diverso da quello indicato in precetto (copia notificata della citazione invece che comparsa di risposta)", e nel ritenersi ricorrere nella specie una "mera anomalia del precetto, inidonea a farne ritenere la nullità in presenza di procura comunque esistente", si sottolinea altresì come in ogni caso "la parte abbia ratificato l’operato del difensore conferendogli nuova procura per essere rappresentata nel presente giudizio oppositivo, con ciò venendo meno ogni possibile dubbio sulla regolarità dell’opposta intimazione".
Orbene, siffatta ratio decidendi non risulta essere stata invero impugnata dall’odierna ricorrente.
Trova pertanto nel caso applicazione il consolidato principio in base al quale ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr., da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22753).
Quanto al secondo motivo va ulteriormente posto in rilievo che l’impugnata pronunzia risulta in realtà conforme al principio posto da questa Corte secondo cui ai sensi dell’art. 282 c.p.c., così come novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 33, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell’art. 669 septies c.p.c., comma 3, (introdotto dalla stessa L. n. 353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura – se di condanna, costitutiva o di mero accertamento – e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede (v. Cass., 25/1/2010, n. 1283; Cass., 10/11/2004, n. 21367).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente sig. L., seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato sig. G. D., non avendo il medesimo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del L..
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