Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che con memoria depositata in data 19 settembre 2011, parte ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio in data 7 maggio 2004 il sig. B. ha presentato al Comune di Ponza, per le opere per cui è causa, istanza di condono (prot. n. 3339), la cui copia deposita in atti, ed ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Considerato che il ricorso è pertanto improcedibile perché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la presentazione dell’istanza condono edilizio e/o di accertamento di conformità, implica un riesame della connotazione dell’opera e determina quindi la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto; il che rende comunque inefficace la sanzione oggetto dell’originario ricorso nel mentre l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio si sposta, dall’annullamento della sanzione divenuta inefficace a quello dell’eventuale atto di rigetto della domanda di sanatoria e degli altri, conseguenti provvedimenti;
Considerato che non occorre statuire in esito alle spese di giudizio stante la mancata costituzione del comune;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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