Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-02-2012, n. 2715 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di Orvieto in funzione di giudice del lavoro depositato il 12.10.2004 P.F. impugnava il licenziamento intimatogli dalla Soc. Electrosys S.p.A..

Il ricorrente esponeva che era stato dipendente della S.p.A. ITELCO, la quale a causa di una grave crisi economica era stata posta in liquidazione, e quindi ammessa dal Tribunale di Orvieto alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni: nell’ambito di siffatta procedura la ITELCO aveva ceduto alla S.r.l. Electrosys il ramo di azienda contenente lo stabilimento al quale il ricorrente era addetto, e votato alla produzione e commercializzazione di apparati ad alta frequenza per la diffusione radiotelevisiva.

Con lettera 10.9.2003 la Electrosys si era impegnata ad assumere tra gli altri, anche il ricorrente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrandolo come impiegato di 6^ livello CCNL del settore; pertanto con lettera 10.10.2003 il ricorrente si era dimesso dalla ITELCO, iniziando di fatto a lavorare per la convenuta dal 13.10.2003, con le stesse mansioni sino a quel punto espletate.

Il 27.10.2003 fra la società e il ricorrente era stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per dodici mesi a decorrere dal 28.10.2003 e con un periodo di prova di tre mesi.

Con raccomandata del 20.1.2004 la convenuta ritenendo non superato il periodo di prova recedeva unilateralmente dal rapporto di lavoro.

Il ricorrente, ritenuto che il comportamento datoriale integrasse una ipotesi di licenziamento, comunque illegittimo, provvedeva ad impugnarlo; rilevava la nullità della apposizione del termine al contratto di lavoro, perchè non coevo alla instaurazione del rapporto di lavoro; rilevava, ancora, che poichè erano stati licenziati più dipendenti, si era in presenza di un licenziamento collettivo del quale non risultava rispettata alcuna formalità;

chiedeva comunque la reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta contestando la pretesa avversaria; rilevava che il ricorrente era stato posto in mobilità in concomitanza con il presunto inizio di fatto del rapporto di lavoro e che aveva poi sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, con patto di prova che non aveva poi superato. Rilevava che il ricorrente non avrebbe comunque avuto diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma soltanto al risarcimento del danno.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale di Orvieto accoglieva la domanda, rilevava che fra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 16.10.2003, la inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro, la nullità della clausola del patto di prova e la invalidità della risoluzione del rapporto, ordinando la reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni a far data dal licenziamento fino all’effettiva reintegra, commisurata alla retribuzione globale di fatto, (detratto l’aliunde perceptum); condannava altresì la società al pagamento delle spese.

2. Avverso siffatta decisione ha proposto appello la società Electrosys, chiedendone la riforma e ribadendo la legittimità del proprio operato.

Si è costituito il P., contestando le argomentazioni avversarie e insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

La corte d’appello di Perugia con sentenza del 11.7.2007 in parziale riforma della sentenza impugnata – dato atto della nullità del termine apposto al contratto di lavoro inter partes, dichiara che il ricorrente ha diritto alla riassunzione nel medesimo posto di lavoro – ha condannato la società appellante a corrispondere al ricorrente le mensilità, commisurate alla retribuzione globale di fatto (Euro 2.243,08 mensili) dal 12.10.2004 al 11.9.2006, detratte le somme in questo periodo eventualmente percepite a titolo di indennità di mobilità. Ha poi confermato ogni altra statuizione della sentenza di primo grado compensando per la metà le spese del grado e condannando l’appellante al pagamento della restante quota.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il P., al quale resiste con controricorso la società intimata, che propone anche ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. In prossimità dell’udienza le parti con distinte memorie del 4 ottobre 2011 (la società intimata, ricorrente incidentale) e il 5 ottobre 2011 (il ricorrente principale) hanno dichiarato che in data 26 luglio 2011 era intervenuta conciliazione in sede sindacale che aveva definito la controversia con rinuncia degli interessati a ricorso principale ed a quello incidentale, con compensazione delle spese legali.

2. L’intervenuta conciliazione della lite, in mancanza di una rituale rinuncia al ricorso principale ed a quello incidentale, comporta la sopravvenuta carenza d’interesse delle parti e quindi l’inammissibilità dei ricorsi, da riunirsi per connessione oggetti va e soggettiva.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’intesa in tal senso raggiunta dalle parti nell’atto di conciliazione) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *