Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 7446 del 2007, depositata il 13 febbraio 2009, in riforma dell’impugnata sentenza n. 8023 del 2005 emessa dal Tribunale di Roma, accoglieva l’appello principale proposto da AS Roma spa nei confronti di M. L. e rigettava la domanda inizialmente proposta da quest’ultimo. Assorbito l’appello incidentale.
2. Il M. aveva chiesto la condanna della suddetta AS al pagamento della somma di Euro 34086,15 a seguito dell’infortunio occorsogli il (OMISSIS).
3. Il Tribunale aveva ritenuto inadempiente la AS in quanto avrebbe dovuto comunque sollecitare il calciatore al rilascio di opportuno mandato per citare in giudizio le suddette compagnie di assicurazione e comunque evitare che il diritto all’indennizzo venisse meno, interrompendo la prescrizione nei confronti di tutti.
4. Diversamente, la Corte d’Appello riteneva, premesso in fatto che il M. poneva a fondamento della propria richiesta risarcitoria l’inerzia della AS Roma nel denunciare il sinistro alle altre compagnie coassicuratrici ulteriori rispetto alla Danubio Assicurazioni, che era stata condannata con sentenza passata in giudicato al pagamento degli indennizzi previsti in polizza a suo favore e della AS Roma:
che l’art. 20 dell’accordo collettivo giocatori professionisti prevedeva l’onere di denuncia, ma nessun inadempimento poteva riferirsi alla AS che provvedeva alla denuncia dell’infortunio tempestivamente, atteso che il M. comunque si attivava e che la Danubio era delegataria delle altre compagnie per cui ogni comunicazione (nella specie regolarmente inviata dalla AS Roma) si intendeva fatta e ricevuta da essa a nome di tutte le coassicurate.
5. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il M. prospettando 3 motivi di ricorso.
6. Resiste con controricorso la AS Roma.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Nell’esame dei motivi, è preliminare la trattazione del terzo, in quanto lo stesso ha priorità logica rispetto agli altri.
2. Con il medesimo è dedotta violazione di legge per omissione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 34649 del 2000 del Tribunale di Roma (in fascicolo di primo grado, doc. n. 18) intervenuta tra le stesse parti e avente identità di petitum e causa petendi con la sentenza impugnata in questa sede. Violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Deduce il ricorrente che il suddetto giudicato era stato eccepito nell’atto di costituzione in appello. Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se, premesso che tra le stesse parti era intervenuta una controversia avente identità di petitum e causa petendi, decisa dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato, con la quale veniva affermata la responsabilità della AS Roma in ordine alla mancata denuncia dell’infortunio occorso al M. durante la partita di serie A del (OMISSIS), ed alle conseguenze di tali omissioni, la sentenza impugnata violi il giudicato, laddove afferma che nella specie nessun addebito può muoversi alla AS Roma.
Occorre premettere che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass., n. 11844 del 2006).
Va, tuttavia, altresì, considerato che questa Corte a Sezioni Unite (Cass., n. 13916 del 2006), ha affermato che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.
Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di passare all’esame del merito del suddetto terzo motivo e che lo stesso non è fondato e deve essere rigettato.
Occorre precisare che ai sensi della L. n. 91 del 1981, art. 8, comma 1, applicabile ratione temporis, le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d’intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.
L’oggetto del giudizio su cui è intervenuta la sentenza resa dal Tribunale di Roma in grado di appello, vertente tra il M. e la A.S. Roma ha sempre ad oggetto l’infortunio verificatosi in data (OMISSIS), ma riguarda il contratto di assicurazione di base, intercorso con la società SPORTASS, mentre l’odierno giudizio riguarda il distinto contratto di assicurazione, con massimali integrativi rispetto all’assicurazione base, stipulato con la Danubio Assicurazioni e ripartita in coassicurazione con altre otto compagnie (lo stesso ricorrente, a pag. 2 del ricorso, espone che quella con la Danubio assicurazioni è una seconda polizza, integrativa, distinta dalla polizza SPORTASS).
Pertanto, non incorre nel vizio prospettato la sentenza della Corte d’Appello nel non dare rilievo alla suddetta sentenza, poichè la stessa non è rilevante, dal momento che come si è detto, nel presente giudizio si controverte del distinto rapporto assicurativo con la Danubio assicurazioni.
3. Vanno, quindi, esaminati gli ulteriori motivi di ricorso.
4. Con il primo, è dedotta violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di obbligazioni di risultato e di interpretazione dell’art. 5 del Regolamento della Lega Nazionale dei Professionisti e dell’art. 20 dell’Accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive. Violazione degli artt. 1362 e 1173 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Ad avviso del ricorrente l’espressione "far conseguire" contenuta nel citato art. 20, implicherebbe un’obbligazione di risultato e non di mezzi come, invece, ritenuto dalla Corte d’Appello nel non ritenere sussistente alcuna responsabilità della AS. Sarebbero violate, dunque, le regole dell’interpretazione ex art. 1362 c.c..
Il quesito di diritto ha il seguente tenore:
se, considerata la portata dell’art. 5 del regolamento della Lega nazionale dei professionisti e dell’art. 20 dell’Accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive, viola gli arrt.
1362 e 1176 c.c., la sentenza di merito impugnata che ha esonerato da ogni responsabilità il contraente (AS Roma) che non aveva diligentemente nè reiterato l’interruzione della prescrizione, nè agito in giudizio nei confronti dei coassicuratori per far conseguire al calciatore la prestazione indennitaria prevista dalle norme contrattuali.
5. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.
E’ ravvisata la contraddittorietà della motivazione nell’aver individuato l’esatto adempimento degli obblighi di polizza nella tempestiva denuncia dell’infortunio, ma nel non aver ritenuto la AS responsabile per non avere posto in essere ogni adempimento successivo, consistente nell’attivarsi giudizialmente e, comunque, nell’adempiere l’obbligo di interrompere la prescrizione.
Anche l’affermazione circa l’essersi attivato del M., sarebbe insufficiente, in quanto poichè lo stesso non poteva non costituirsi in giudizio, la condotta processuale del medesimo non può eliminare la responsabilità della AS. Insufficiente sarebbe altresì il rilievo attribuito all’essere la Danubio delegataria delle altre compagnie di assicurazione e comunque al non avere la stessa la rappresentanza processuale.
Il fatto controverso è specificato nel contenuto complessivo degli obblighi a carico della AS Roma che costituivano l’obbligazione di risultato diretta a far conseguire al M. l’indennizzo, onde appare insufficiente la motivazione in merito all’esonero di responsabilità dall’AS Roma derivante dall’attività processuale de M. e dal fatto che la Danubio era delegataria delle altre compagnie.
6. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione; entrambi, sotto profili diversi, attengono all’interpretazione di un atto negoziale devoluta all’apprezzamento dei giudice di merito. Gli stessi sono inammissibili.
E’ principio ripetutamele affermato da questa Corte (Cass., n. 4851 del 2009) che, l’interpretazione di un atto negoziale (anche di natura collettiva) è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione, cosicchè, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in essi contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.
Nella specie, la Corte d’Appello ha riportato il contenuto del citato art. 20 dell’Accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive (che nella prospettazione dell’odierno ricorrente, in ragione della ritenuta obbligazione di risultato, contiene un quid pluris rispetto all’obbligo di denuncia di cui all’invocato art. 5 del regolamento della Lega nazionale dei professionisti), circa l’onere della denuncia e di ogni successivo adempimento previsto dalla polizza e/o dalla legge per far conseguire al calciatore e ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti in ragione della assicurazione integrativa.
Il giudice di appello ha, quindi, ritenuto che la AS Roma avesse provveduto tempestivamente alla denuncia dell’infortunio alla Danubio e, poichè questa era delegataria delle altre compagnie, la denuncia si doveva intendere ricevuta dalla stessa anche per queste ultime, oltre al fatto che il M. aveva provveduto personalmente ad attivarsi nel giudizio intentato dalla Danubio.
Nella suddetta motivazione della Corte d’Appello si rinvengono i principi più volte enunciati da questa Corte di seguito riportati.
In ipotesi di coassicurazione, l’espressa attribuzione ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con "clausola di delega", anche della rappresentanza dell’altro coassicuratore in ordine a tutte le "comunicazioni contrattuali", è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l’abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che l’atto medesimo interrompe la prescrizione pure con riferimento alla quota dell’indennizzo a carico di quell’altro coassicuratore (Cass., n. 9469 del 2004).
Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l’assicurato. Qualora, pertanto, sia inserita nel contratto la c.d. clausola di delega o di guida, l’assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l’indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte (Cass., n. 14590 del 2005).
Il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto decotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio adprocessus del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo (Cass., S.U. n. 24179 del 2009).
La censura del ricorrente, nel prospettare la sussistenza di un’obbligazione di risultato, non coglie la ratio decidendi e contrappone una propria lettura a quella offerta dalla Corte d’Appello che con motivazione congrua ha ricondotta la vicenda agli istituti giuridici di cui ai principi di diritto sopra richiamati.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila per onorario, Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
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